1. L’importo massimo di cui al comma 2 dell’articolo 1 può essere superato, previa approvazione del Consiglio di Istituto, nei seguenti casi:
a) se i genitori delle alunne e degli alunni che partecipano alle attività danno il proprio consenso scritto;
b) se alunne o alunni ripetono l’anno scolastico;
c) se alunne o alunni cambiano istituto scolastico;
d) per specifici progetti;
e) per progetti e viaggi d’istruzione di più giornate.
2. Le quote a carico delle alunne e degli alunni per le iniziative extra-scolastiche devono essere improntate al rispetto dei principi di economicità e convenienza, tenuto conto delle risorse disponibili dell’istituzione scolastica e delle condizioni economiche delle famiglie, come previsto dall’articolo 3 dell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1510 dell’8 giugno 2009.
3. La partecipazione alle attività didattiche opzionali è gratuita; fanno eccezione eventuali spese deliberate dal Consiglio d’istituto, per le quali può essere richiesto un contributo finanziario alle famiglie delle alunne e degli alunni partecipanti.
4. Non possono essere imputate alle famiglie degli alunni e delle alunne le spese per il personale insegnante e gli accompagnatori.
5. All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio d’istituto stabilisce per ogni attività l’ammontare del contributo finanziario a carico di alunni e alunne. Non devono essere contabilizzati i contributi per singoli alunni e alunne. Per fissare gli importi è necessario effettuare una stima dei costi sulla base dell’esperienza maturata nell’anno precedente.
6. Per le alunne e gli alunni in condizioni economiche disagiate devono essere previsti appositi criteri per la riduzione o l’esenzione dal contributo finanziario, da pubblicare sul sito internet dell’istituzione scolastica.