1. I mezzi annualmente a disposizione in forza dell’articolo 19/bis, comma 5, della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, di seguito denominati “fondo”, possono essere utilizzati per:
a) l’allevamento e il ripopolamento con avannotti e pesci giovani (al massimo estivali) della trota marmorata e del temolo nonché per la messa a dimora di uova fecondate artificialmente, al fine di sostenere la riproduzione naturale nei corsi d’acqua a salmonidi;
b) interventi migliorativi nei corsi d’acqua, quali le rivitalizzazioni, quando le stesse non siano già previste nei piani ambientali dei gestori idroelettrici, gli ampliamenti degli alvei di tratti fluviali, l’eliminazione di ostacoli alla migrazione dei pesci nonché le sistemazioni morfologiche finalizzate a migliorare lo stato ecologico dei tratti derivati;
c) misure mirate volte alla ricostituzione della fauna ittica autoctona e di altre specie ittiche di importanza alieutica, alterate o distrutte sia da eventi eccezionali di origine naturale, quali alluvioni e frane, che da interventi artificiali autorizzati di dissabbiamento e sfangamento dei bacini di raccolta e di compensazione;
d) interventi a tutela di specie minacciate quali piccoli pesci e gamberi di fiume autoctoni;
e) ricerca applicata, compreso il monitoraggio e i controlli di qualità di tutti gli interventi adottati per il mantenimento e il miglioramento della fauna ittica nelle acque pubbliche;
f) trasferimento tecnologico nonché campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione sullo stato di conservazione della fauna ittica e degli habitat acquatici e sulle misure di tutela finanziate e realizzate con la quota del canone relativo alle derivazioni idroelettriche.