L’articolo 17 della legge provinciale del 2.12.1985, n. 16, e successive modifiche, prevede che i consorzi o le singole imprese di trasporto non consorziate siano ammesse ad un contributo integrativo, oltre quello ordinario previsto dall’articolo 14, al fine di compensare gli obblighi di servizio pubblico.
Tale contributo integrativo è determinato dalla differenza tra i costi aziendali ed i ricavi, così come definiti e valutati nei commi da 2 a 4 del citato articolo 17. I costi aziendali inerenti i servizi di linea sono riconosciuti sulla base di un costo standard per vettura chilometro o unità di prodotto equivalente, definito questo in base ai criteri di efficiente gestione delle diverse attività in concessione e rapportato al costo effettivo unitario.
In base al comma 5 del citato articolo 17 i costi standard vengono stabiliti dalla Giunta provinciale.
Come base per il calcolo del costo standard per l’anno 2018 vengono presi in considerazione i costi standard dell’anno 2017 fissati con delibera n. 1036 del 27.09.2016.
I costi standard dei servizi autobus di linea per l’esercizio 2017, approvati con decreto n. 1036 del 27.09.2016, sono stati fissati per il servizio urbano a 2,8897 Euro a km e per il servizio extraurbano a 2,6298 Euro a km.
Per la determinazione dei costi standard 2018 si è preso in considerazione il tasso di inflazione previsionale ISTAT (IPCA) 2018 dell’1,3%.
In base alla lettera del 21.06.2017 SAD ha revocato il contratto aggiuntivo per i dipendenti dell’anno 1988 a partire dal 5 settembre 2017. Ciò implica, secondo la comunicazione di SAD del 13.09.2017, un risparmio salariale per l’impresa di un importo superiore a 1,5 mio di euro, del quale si dovrebbe tener conto ai fini della determinazione del costo standard.
Dato che da parte di SAD e dei sindacati si registrano segnali e iniziative per la contrattazione di un nuovo o modificato accordo aziendale oppure perfino di un contratto collettivo integrativo a livello provinciale, non si ritiene al momento opportuno ridurre di conseguenza il costo standard per l’anno 2018. Un’eventuale riduzione o un adeguamento a causa dei costi del personale contrattualmente modificati, può essere applicato successivamente, non appena SAD presenterà il conto finale dell’anno 2018, come previsto dall’articolo 17 della legge provinciale n. 16/1985.
Per i membri del LiBUS puó inoltre essere definito dopo la presentazione del conto finale per l’anno 2018 un costo standard specifico, se particolari accordi interni aziendali e i relativi costi giustifichino ciò in relazione ai costi totali, tenendo conto del fatto che, in base al regolamento CE 1370/2007 (articolo 6, comma 1) e al regolamento di esecuzione sull’attività di noleggio autobus ( Decreto del Presidente della Provincia 10.07.2014, n. 24), a partire dal 2016 tutte le imprese di trasporto autobus devono tenere una contabilità separata per le diverse attività (trasporto pubblico locale per i passeggeri, attività di noleggio autobus, attività di agenzia viaggi, ecc.),
Ne consegue che il costo standard del servizio di linea extraurbano per l’anno 2018 è di 2,6640 Euro/ km, mentre il costo standard del servizio di linea urbano per l’anno 2018 è di 2,9273 Euro/km (allegato A).
Considerato questo
la Giunta Provinciale, a voti unanimi legalmente espressi,
d e l i b e r a
1. di approvare per ora il seguente valore costo standard per vettura chilometro relativo all’anno 2018:
- per i servizi di linea extraurbani su gomma 2,6640 Euro/km.
- per i servizi di linea urbani su gomma 2,9273 Euro/km;
2. di adeguare tali costi standard per SAD, SASA e i membri di LiBUS in occasione della presentazione del conto finale per l’anno 2018, sempreché una riduzione o un aumento delle spese del personale lo giustifichi o se per motivi non prevedibili siano cambiate le condizioni d’esercizio per i servizi, come indicato nell’articolo 17, comma 5, della legge provinciale n. 16/1985.