La Giunta provinciale ha preso atto delle
seguenti norme giuridiche, atti amministrativi, fatti e considerazioni:
la legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46 “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi”;
l’art. 20, comma 2, della citata legge provinciale che prevede che alle pensioni di cui ai punti da 1 a 5 ed agli assegni integrativi di cui al punto 9 dell’art. 3, comma 1, si applichi la perequazione automatica prevista dalle leggi dello Stato per le corrispondenti prestazioni con pari misura e decorrenza;
l’articolo 7 della citata legge provinciale, che fissa i limiti di reddito per l’accesso alle prestazioni, nonché l’articolo 8 che prevede che tali limiti vengano annualmente rivalutati secondo gli indici adottati dallo Stato per la variazione annuale dei limiti di reddito richiesti per l’accesso alle corrispondenti prestazioni statali, nonché l’articolo 20, 3° comma della L.P. 46/1978 in relazione all’adeguamento automatico delle indennità di cui ai punti 6, 8, 10 e 11 dell’art. 3, comma 1;
l’art. 14 della legge 23.12.1994, n. 724, il quale prevede che gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applichino dal 1° gennaio successivo a ciascun anno;
la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2732 del 29.7.2002, che ha fissato all’allegato A le Direttive relative alla determinazione del reddito da considerare ai fini della concessione delle pensioni di invalidità civile, cecità civile e sordità, ai sensi della legge provinciale 21.8.1978, n. 46, e della legge 28.12.2001, n. 448, articolo 38 (cosiddetta pensione integrata);
il titolo II delle Direttive stesse, che fissa i requisiti economici per la concessione della pensione integrata ai sensi dell’articolo 38, comma 1 della L. 448/2001;
l’articolo 4 delle sopra richiamate Direttive, che stabilisce al comma 3 che per gli anni successivi al 2002 i limiti di reddito di cui al comma 1 vengano aggiornati con delibera della Giunta Provinciale;
il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17.11.2016 con il quale, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, è stato determina l’adeguamento automatico delle pensioni a livello statale al costo della vita per il 2016, nella misura provvisoria del + 0,0 % a partire dal 1° gennaio 2017, in base alla variazione percentuale degli indici mensili del costo della vita calcolati dall’ISTAT;
la circolare n. 8 del 17/01/2017 con la quale la Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS ha indicato gli importi previsionali e i limiti di reddito relativi alle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordi per l’anno 2017;
l’articolo 12, 3° comma della legge n. 412/91 prevede che lo Stato, ai fini della concessione delle pensioni per invalidi civili parziali, faccia riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell’INPS;
l’articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11 con il quale è stata istituita l’Agenzia per lo Sviluppo Sociale ed Economico (ASSE) alla quale è stata demandata la gestione degli interventi di assistenza e di previdenza integrativa previsti dalle leggi in materia tra i quali rientrano dal 1° gennaio 2011 anche gli interventi in materia di prestazioni finanziarie per gli invalidi civili, ciechi civili e sordi;
considerato quindi necessario determinare il nuovo ammontare mensile delle prestazioni economiche previste per invalidi civili, ciechi civili e sordi e relativi limiti di reddito per l’anno 2017;
delibera
a voti unanimi legalmente espressi:
1. l’ammontare mensile delle prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi di cui alla legge provinciale n. 46/1978, art. 3, viene così rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2017:
a) pensione per invalidi civili assoluti e parziali, per ciechi civili assoluti e con residuo visivo e per sordi, e assegno mensile per invalidi civili parziali minorenni: euro 435,00;
b) indennità di accompagnamento per invalidi civili assoluti: euro 515,43;
c) indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti: euro 911,53;
d) indennità speciale per ciechi civili con residuo visivo: euro 208,83;
e) assegno integrativo per ciechi civili assoluti: euro 115,81;
f) assegno integrativo per ciechi civili parziali: euro 82,73;
g) indennità di comunicazione per sordi: euro 255,79;
2. di determinare i nuovi limiti di reddito di cui all’articolo 7 della L.P. 21.8.1978, n. 46, per l’anno 2016:
a) limite di reddito per la concessione della pensione per invalidi civili assoluti, per ciechi civili assoluti e con residuo visivo e per sordi: euro 16.532,10;
b) limite di reddito per la concessione della pensione per invalidi civili parziali: euro 4.800,38;
3. i limiti di reddito della pensione integrata di cui all’articolo 4, c. 1, delle Direttive approvate dalla Giunta provinciale con delibera n. 2732 del 29.7.2002, sono così rideterminati per l’anno 2017:
a) euro 8.298,29 per il solo richiedente;
b) euro 14.123,20 cumulati con il reddito del coniuge, per il richiedente che è coniugato e non legalmente ed effettivamente separato;
4. con effetto dal 1° gennaio 2017 l’incremento della pensione è concesso fino a garantire un reddito pari a euro 638,33 al mese per tredici mensilità;
5. a tutti gli invalidi civili, ciechi civili e sordi titolari delle prestazioni suddette, sono corrisposte le prestazioni nel nuovo ammontare a decorrere dal 1° gennaio 2017;
6. gli importi mensili delle prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi relativi all’anno 2016 sono confermati nella misura già prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 45 del 19.01.2016 senza effettuare alcun conguaglio derivante dall’accertamento in via definitiva dell’aumento della perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l’anno 2016;
7. la copertura finanziaria per la maggior spesa stimata in € 87.000,00 è garantita nelle disponibilità previste al capitolo U12021.0120 – U0001203 del bilancio di previsione per l’anno 2017;
8. il presente provvedimento è da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.