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1. Presso l’Area Formazione professionale italiana e l’Area Formazione professionale tedesca è rispettivamente istituito l’Elenco dei soggetti formatori in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito denominato Elenco. Gli Elenchi sono gestiti dalla rispettiva Area di competenza.
Nell’Elenco possono essere iscritti i soggetti formatori che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:
a) sono accreditati presso il Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Bolzano e
b) sono in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per lo svolgimento di interventi formativi in materia di sicurezza sul lavoro.
L’iscrizione nell’Elenco avviene su domanda, che deve essere compilata secondo l’allegato modello e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del soggetto formatore.
L’iscrizione nell’Elenco è sospesa per un periodo di due anni in caso di accertate irregolarità relative alla realizzazione delle attività didattiche e organizzative dei corsi di formazione.
2. Solo i soggetti formatori iscritti negli Elenchi di cui al punto 1 possono realizzare i corsi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche, e degli Accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
3. I soggetti formatori, prima dell’avvio delle attività formative, devono comunicare tramite PEC alla competente Area Formazione professionale il titolo, la sede, le date di avvio e il calendario dei singoli corsi nonché i nominativi delle/dei docenti.
4. Le funzioni di vigilanza e controllo relative allo svolgimento delle attività formative sono esercitate rispettivamente dall’Area Formazione professionale italiana e dall’Area Formazione professionale tedesca. I soggetti formatori sono tenuti a sottoporsi a tali controlli.
5. I soggetti formatori che hanno già ottenuto l’accreditamento provvisorio prima della data di applicazione della presente deliberazione, devono ottenere l’accreditamento FSE entro il 28 febbraio 2018 per poter continuare l’attività finora esercitata.
Quanto stabilito dalla presente deliberazione trova applicazione a partire dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Sono revocate le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1469 del 7 ottobre 2013 e n. 442 del 14 aprile 2015.
La presente deliberazione non comporta impegno di spesa.
La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.