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1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il documento: “Linee di indirizzo che regolamentano le misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili di cui al punto A.5.6 del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, che costituisce parte integrante della presente deliberazione (Allegato A).
2. di prevedere gli eventuali aggiornamenti delle “Linee di indirizzo” di cui all’Allegato A siano adottate attraverso circolari dell’Assessorato alla Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro sentito il gruppo di lavoro di cui alle premesse.
3. di stabilire che le autorità competenti definiranno con successivi atti amministrativi i protocolli tecnici che regolamentano i trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili tenendo conto delle “Linee di indirizzo” di cui all’Allegato A, evidenziando le situazioni critiche e i metodi di trattamento adatti.
4. di incaricare in ambiente urbano il Sindaco competente a individuare le aree nelle quali il mezzo chimico per il diserbo è vietato e quelle invece dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all’interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 566 del 24/05/2016.
5. di stabilire che nel caso in cui sia possibile utilizzare prodotti chimici, il Sindaco può individuare aree, in cui si possono prevedere interventi idonei e di accompagnamento in aggiunta a quanto previsto nella presente delibera. Il trattamento sarà da prevedere in via residuale, ove non siano concretamente applicabili metodi alternativi e solo in caso di emergenza, approvato dal Sindaco in deroga e motivato con parere scritto di un consulente abilitato nell’ambito della difesa fitosanitaria o da un esperto di provata esperienza professionale dipendente dell’Amministrazione pubblica. I casi di deroga sono giustificati per la tutela della salute delle persone. Questo vale anche per le piante particolarmente preziose, qualora gravemente a rischio o in caso di pericolo che muoiano piante che si estendono su vaste aree e per la gestione di tappeti erbosi dove deve essere effettuato un controllo selettivo e non totale della vegetazione.
6. per quanto non previsto espressamente dalla presente deliberazione si applicano le disposizioni previste dal Piano di azione nazionale in vigore.
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.