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1. di approvare i „Criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi socio-pedagogici residenziali e semiresidenziali per minori“ di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. la corresponsione dell’importo di prestazione alla struttura è disposta dal servizio inviante esclusivamente a fronte di una effettiva presenza del minore o della minore in struttura. I primi 10 giorni consecutivi di assenza del minore o della minore dalla struttura danno luogo al pagamento completo dei costi concordati. Per un’ulteriore assenza fino a un massimo di 20 giorni, verrà corrisposto dal servizio inviante il 40% dell’importo di prestazione.
3. fino al rilascio dell’autorizzazione e accreditamento ai sensi dei presenti criteri rimangono valide le autorizzazioni al funzionamento rilasciate ai sensi delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 4710/2003 e n. 4702/2007;
4. entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei presenti criteri gli enti gestori dei servizi semiresidenziali e residenziali già funzionanti, devono presentare la domanda di autorizzazione e accreditamento.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.