La Giunta provinciale
considerate le norme, gli atti amministrativi e le fattispecie che seguono:
Art. 16 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8 e successive modifiche, che prevede che la Provincia in qualità di datore di lavoro può compartecipare ai costi dei servizi di assistenza all’infanzia per i figli dei propri dipendenti acquistando posti bambino presso i servizi alla prima infanzia;
art.16, comma 2 della citata L.P.8/2013 secondo cui per l’acquisto di posti bambino i datori di lavoro stipulano apposite convenzioni con gli enti senza fini di lucro che gestiscono i servizi all’infanzia accreditati sul territorio provinciale;
art. 13 dell’Accordo “su integrazioni e modifiche ai contratti collettivi di comparto per il personale provinciale del 04.07.2002 ed 08.03.2006” del 24 novembre 2009 che prevede che l’Amministrazione provinciale possa mettere a disposizione dei bambini e delle bambine fino a tre anni del proprio personale microstrutture e servizi diurni o contribuire ai costi per posti all’interno di strutture corrispondenti gestite da terzi;
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’articolo 2, che demanda alla Giunta provinciale l’emanazione dei criteri per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la definizione delle modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa da presentarsi;
gli esiti positivi del progetto pilota partito nel 2011, approvato prima e poi prorogato fino al 31 dicembre 2016 con le precedenti deliberazioni della Giunta provinciale n. 1301 del 29.08.2011, n. 716 del 17.06.2014, n. 97 del 27.01.2015 e n. 873 del 28.07.2015, sulla base del citato art. 13 del contratto di comparto per il personale provinciale, con cui si è provveduto ad agevolare ca. 25 dipendenti ogni anno sostenendo 2/3 del costo dell’assistenza per i loro figli mediante rimborso successivo in busta paga dei 2/3 di quanto già da loro anticipato in toto al gestore del servizio utilizzato;
articolo 10 comma 3 dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale del 18.11.2014, n. 1367 e successive modifiche, concernente i criteri di concessione dei contributi per spese correnti del servizio di microstruttura aziendale e Tagesmütter a favore di datori di lavoro privati e pubblici, secondo cui l’ente gestore del servizio fattura direttamente alle famiglie utenti solamente la parte del costo del posto bambino (max. 35%) a loro carico, sulla base di quanto stabilito nella convenzione con il datore di lavoro;
la necessità di applicare anche per la Provincia/datore di lavoro le stesse modalità per il pagamento dei servizi all’infanzia adottate da parte degli altri datori di lavoro dell’Alto Adige, al fine di ottenere uno snellimento della gestione contabile-amministrativa del sistema e la parità di trattamento per i propri lavoratori e lavoratrici per quanto riguarda il pagamento della sola quota di costo a loro carico;
il fatto che le cooperative sociali operanti professionalmente sul nostro territorio che si sono dichiarate disponibili a mettere a disposizione alcuni posti-bambino presso i loro servizi accreditati (di microstruttura o Tagesmütter) sono in possesso dei requisiti necessari previsti dalla normativa in materia di servizi alla prima infanzia (artt. 13, 14, 16 della L.P. 8/2013) ed in particolare secondo il DPP n. 45/2005 e la delibera della Giunta provinciale n. 1598/2008 per il servizio di microstruttura, secondo il DPGP n. 40/1997 e delibera della Giunta provinciale n. 2018/2012 per il servizio Tagesmütter/-väter,
sentito il relatore, a voti unanimi espressi nei modi di legge,
delibera
1) Di mettere a regime il sistema di compartecipazione da parte della Provincia/datore di lavoro ai costi dell’assistenza all’infanzia dei figli dei/delle dipendenti provinciali, come previsto dall’art. 16 della L.P. n. 8/2013.
2) Di autorizzare a tale scopo l’assessora a sottoscrivere le apposite convenzioni.
3) Di conferire all’Agenzia per la famiglia della provincia la competenza per la gestione di tale sistema, compresa la stesura delle regole di accesso all’agevolazione da parte dei/delle richiedenti.
La presente deliberazione non comporta impegno di spesa