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1. In ragione di quanto stabilito nelle premesse, di cui all´art. 1, comma 2, della L.P. 16.11.2007, n. 12: “…
- La Provincia autonoma di Bolzano e enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate;
- Le comunità comprensoriali e i comuni, singoli o nelle relative forme associative o di collaborazione.”
sono tenuti ad applicare dall’01.01.2018 le disposizioni di cui art. 2 comma 461 della Legge 24.12.2007, n. 244, nonché art. 37 della L.P. 20.12.2012, n. 22 “Modifica della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15 , nei soli contratti di servizio, escluso il sostegno di servizi con finanziamento ai sensi dell’art. 56 della L.P. 16/2015, qualora:
- si sia in presenza di un servizio pubblico e non di un servizio strumentale;
- l’ente pubblico abbia affidato la gestione del servizio pubblico ad un soggetto privato;
- il servizio pubblico in questione venga affidato in maniera completa;
- il servizio pubblico in questione venga offerto ai cittadini rispettivamente interessati;
- il soggetto privato affidatario entra in contatto diretto con gli utenti, senza coinvolgimento dell’ente pubblico;
- il contratto stipulato tra l’ente pubblico e il gestore del servizio pubblico integri un contratto di servizio attinente ad un servizio pubblico locale non già accreditato.
2. Nel caso di servizi accreditati non è necessario prevedere ulteriormente nei contratti di servizio principi qualitativi, né la predisposizione di una “carta della qualità dei servizi”.
3. La necessità di disporre di una “carta della qualità dei servizi”, da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, dipende dalla soglia di cui alla L.P. n. 16/2015, rispettivamente all’art. 35 del D.lgs n. 50/2016 fissata nel contratto di servizio.
3.1. Per i contratti di servizio sotto soglia non è necessaria una carta della qualità dei servizi, ma nel contratto stesso dovranno essere sanciti i seguenti principi qualitativi fondamentali
1. L’eguaglianza dei diritti degli utenti
2. L’imparzialità
3. La continuità dell’erogazione del servizio
4. La partecipazione degli utenti alla prestazione del servizio e il diritto di accesso alle informazioni
5. L’efficienza e l’efficacia del servizio
6. La chiarezza e la trasparenza
7. Il bilinguismo
3.2. Per i contratti di servizio sopra soglia verrà adottata la carta della qualità dei servizi in conformità alle linee guida ed allo schema di cui all’allegato A, parte integrante della presente delibera.
4. In linea con le predette linee guida deve essere istituita una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestore dei servizi e associazione dei consumatori, nella quale si dia conto dei reclami, nonché dei suggerimenti pervenuti da parte dei cittadini.
5. Il compenso per le attività previste dal art. 9, comma 2 della L.P. del 20 maggio 1992, n. 15 per i soli contratti di servizio sopra soglia di cui al punto 2.2 è pari al 0,3% del corrispettivo previsto per la gestione del servizio affidato, mentre per quelli concernenti servizi già accreditati, per i soli contratti di servizio sopra soglia il compenso è pari al 0,2%.
6. La Giunta si impegna a inserire negli atti di accreditamento dei servizi la verifica di parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato.