1. Per l’esame delle iniziative volte al mantenimento e al miglioramento della fauna ittica, la Giunta provinciale nomina, per la durata di cinque anni, un organo di consulenza composto da:
a) un/una rappresentante dell’Ufficio provinciale competente per la pesca in qualità di presidente;
b) un/una rappresentante dell’Agenzia Demanio provinciale;
c) un/una rappresentante dell’Agenzia provinciale per la protezione civile;
d) un/una rappresentante dell’Agenzia provinciale per l’ambiente;
e) un/una rappresentante dei concessionari di derivazioni idroelettriche, scelto/scelta fra i nominativi proposti dal concessionario maggiormente rappresentativo in provincia di Bolzano e dall’Unione Energia Alto Adige – Südtiroler Energieverband (SEV);
f) un/una rappresentante della Federazione provinciale della pesca (LFVS);
g) un/una rappresentante della Sezione di Bolzano della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS).
2. I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono nominati su proposta dell’Assessore/Assessora competente per la relativa materia.
3. Nella composizione dell’organo di consulenza deve essere assicurato il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici e l’equilibrio fra i generi.
4. Per ciascun componente effettivo è nominato un membro supplente, nel rispetto delle categorie e degli interessi o uffici rappresentati. Il membro supplente deve appartenere al medesimo gruppo linguistico di quello effettivo e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
5. Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.
6. Funge da segretario/segretaria un impiegato/un’impiegata provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.