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1. Per il personale dirigenziale della Provincia, ad eccezione del direttore/della direttrice generale, del segretario/della segretaria generale nonché dei direttori e delle direttrici di dipartimento, la competenza per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari, compresa la sospensione cautelare, e per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari o l’archiviazione dei procedimenti spetta al direttore/alla direttrice generale. Questi/questa può avvalersi a tal fine del supporto tecnico della Ripartizione Personale, sentito/sentita il/la superiore del/della dirigente interessato/interessata.
2. Per il direttore/la direttrice generale, il segretario/la segretaria generale nonché i direttori e le direttrici di dipartimento, la competenza per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari, compresa la sospensione cautelare dal servizio, e per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari o l’archiviazione dei procedimenti spetta al/alla Presidente della Provincia. Questi/questa può avvalersi a tal fine del supporto tecnico della Ripartizione Personale e, nel caso di procedimento nei confronti di un direttore/una direttrice di dipartimento, sente il membro di Giunta preposto. Indipendentemente da un eventuale procedimento disciplinare, nei confronti dei direttori e delle direttrici di dipartimento rimane comunque salva la possibilità prevista dall’articolo 20, comma 5, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.
3. Per il restante personale la competenza per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari per l’irrogazione di una censura scritta o l’archiviazione del procedimento spetta al/alla dirigente direttamente preposto/preposta. Il provvedimento finale viene inoltrato alla Ripartizione Personale per il deposito nel fascicolo personale e per eventuali misure consequenziali. Nel caso di illeciti disciplinari per i quali è prevista una sanzione superiore alla censura scritta, la competenza per lo svolgimento del procedimento disciplinare, compresa la sospensione cautelare, e per l’irrogazione della sanzione disciplinare o per l’archiviazione del procedimento spetta al direttore/alla direttrice della Ripartizione Personale, il/la quale sente il/la superiore del dipendente interessato/della dipendente interessata.
4. I procedimenti pendenti sono assegnati all’eventuale nuovo organo, il quale provvede agli ulteriori passaggi procedimentali.
5. La deliberazione della Giunta provinciale 7 ottobre 1996, n. 4818, è revocata.