La Giunta provinciale
Visti gli articoli 9 e 15 della legge provinciale n. 16/2015 attualmente vigenti;
accertato che l'art. 9, comma 2 della legge provinciale n. 16/2015 così dispone:
“Negli appalti di lavori e relativi appalti di forniture di importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni, la richiesta di offerta deve consistere in una descrizione dettagliata della prestazione da eseguire e da un elaborato grafico con un livello di dettaglio che consenta di identificare in maniera univoca la prestazione e il corrispettivo.”;
accertato che l'art. 26 del decreto legislativo n. 50/2016 concernente la verifica del progetto non prevede alcuna soglia e importo al di sotto dei quali si possa prescindere dalla verifica e validazione del progetto;
accertato che la previsione di cui all'art. 9, comma 2 della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., relativa alla descrizione dettagliata della prestazione da eseguire ed all'elaborato grafico di dettaglio, si riferisce a un elaborato tecnico semplificato e non a un progetto;
visto l’art. 40 della Legge Provinciale n. 16/2015 e s.m.i., che prevede che per i soggetti di cui all’art. 2 la Giunta Provinciale emana linee guida vincolanti;
la presente delibera è stata predisposta dall’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture,
delibera
a voti unanimi legalmente espressi
di approvare la seguente linea guida concernente la verifica di progetto con specifico riferimento agli affidamenti di cui all’art. 9, comma 2 della LP 16/2015 (Progettazione di opere pubbliche):
1. Con la presente linea guida la Giunta provinciale intende precisare la portata applicativa della suddetta norma: Con riferimento agli appalti di lavori con un valore stimato fino a 40.000 euro, per i quali non sia necessaria alcuna concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni, è necessario predisporre la seguente documentazione:
a) una descrizione dettagliata della prestazione da eseguire;
b) un elaborato grafico dettagliato.
2. Spetta al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il compito di controllare e assicurare che da tale documentazione emerga in modo chiaro e inequivoco la natura e la portata della prestazione, così come il valore dell’appalto. In considerazione della semplificazione prevista, è possibile prescindere dalla verifica e dalla validazione del progetto. In considerazione di circostanze particolari (rilevante complessità tecnica dell'appalto, esigenze di sicurezza e simili) il RUP, valuta in ogni modo se effettuare una verifica del progetto e una validazione.
3. La presente delibera costituisce linea guida vincolante ai sensi dell’art. 40 L.P. 16/2015 e viene pubblicata sul sito dell’Agenzia per i contratti pubblici della Provincia e sul Bollettino Ufficiale della Regione.