1. La fondazione può ricevere contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni e ogni altra liberalità da parte dei fondatori o terzi. I fondatori si impegnano a contribuire annualmente al raggiungimento dello scopo della fondazione attraverso prestazioni materiali e/o immateriali. Queste risorse finanziarie, se non vengono espressamente destinate al patrimonio, costituiscono il fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie. Nel fondo di dotazione confluiscono altresì tutte le entrate provenienti dall'attività istituzionale della fondazione.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività la Fondazione utilizza:
a) i redditi derivanti dal proprio patrimonio;
b) le assegnazioni finanziarie ordinarie annuali erogati dai soci fondatori, come previsto dall'articolo 3 del presente Statuto;
c) i proventi di gestione;
d) i finanziamenti ed i contributi di qualunque natura provenienti da enti o da soggetti pubblici e privati.
3. Il sostegno finanziario da parte della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e del comune di Dobbiaco è stabilito in rapporto 80:20 ed è definito annualmente di comune accordo tra i due soci fondatori.