1. Al Consiglio di fondazione spettano tutti i poteri per la gestione della fondazione.
2. Per conseguire le finalità della fondazione, il Consiglio di fondazione in particolare:
a) elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione;
b) delibera con regolamento interno l’assetto organizzativo della fondazione
c) nomina il direttore/la direttrice e definisce il relativo compenso che non deve superare l'ammontare del trattamento economico dell'analogo personale provinciale;
d) definisce l´organigramma e stabilisce la pianta organica, previa intesa con i soci fondatori;
e) approva il programma annuale di attività, proposto dal direttore della fondazione;
f) approva il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
g) delibera le proposte di modifica dello statuto con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio di fondazione; tali modifiche non possono in alcun caso riguardare le finalità della fondazione stessa;
h) decide sull’assunzione di ulteriori soci nella fondazione e le relative modalità di assunzione. I suddetti soci possono essere enti di diritto pubblico o privato. Essi devono condividere gli obiettivi della fondazione e devono assumersi l’impegno di partecipare al fondo della fondazione e/o alle spese annuali di gestione. Presupposto per l’assunzione di nuovi soci è il benestare da parte di tutti i soci fondatori.
i) definisce le condizioni e le tariffe per l´uso delle sale e dei locali, tenendo conto dei principi dello statuto;
j) delibera in ordine all’accettazione di donazioni e lasciti, agli acquisti ed all’alienazione di beni;
k) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio e sulle transazioni;
l) fissa le tariffe e le modalità per il rimborso delle spese di viaggio;
m) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio e sulle transazioni;
n) delibera su ogni altro oggetto d’interesse della fondazione se non attribuite al direttore.