(1) La Provincia riconosce nell'attività dell'Orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento uno strumento di diffusione della musica intesa come mezzo di educazione e di sviluppo culturale, le cui finalità rientrano nelle disposizioni stabilite dalla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche.
(2) La giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla Fondazione orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento, di seguito denominata Fondazione, riconoscendola quale struttura culturale di interesse provinciale.
(3) Lo statuto della Fondazione è approvato dalla Giunta provinciale e deve prevedere un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale.
(4) Il Presidente della giunta provinciale, o suo delegato, è autorizzato a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo della Fondazione ed in tutti gli atti utili al conseguimento delle finalità di cui al comma 2.
(5) Esaminato il bilancio preventivo della Fondazione, la Giunta provinciale determina annualmente il contributo della Provincia agli oneri di gestione della stessa. Tale contributo è erogato prescindendo dal parere e da ogni altra formalità prevista dalla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e dalla legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8, e successive modifiche. La relativa spesa, da effettuarsi con apposito capitolo di bilancio, sarà autorizzata con legge finanziaria annuale, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche. 2)