Vedi l'art. 5 della L.P. 15 gennaio 1985, n. 5:
Art. 5 (Incarichi a tempo indeterminato del personale delle scuole materne)
(1) Il quarto comma dell'articolo 57 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è abrogato con effetto dal 1° settembre 1985.
(2) Il personale delle scuole materne con incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva tale posizione.
(3) Gli insegnanti e le assistenti di scuola materna, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono incaricati a tempo indeterminato e che sono già risultati idonei in un concorso pubblico indetto dalla provincia di Bolzano, vengono assunti in ruolo, eventualmente anche in soprannumero, con effetto dal 1° settembre 1985. Le eventuali posizioni soprannumerarie saranno riassorbite in sede di future vacanze in ruolo.
(4) Nei primi tre concorsi pubblici che saranno indetti dopo l'entrata in vigore della presente legge il 70% dei posti messi a concorso per il personale delle scuole materne sarà riservato a tale personale incaricato a tempo indeterminato, purché consegua l'idoneità. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari. La quota di riserva non è operante qualora il numero dei candidati con incarico a tempo indeterminato utilmente collocati nella graduatoria generale di merito nell'ambito del numero dei posti messi a concorso superi detta quota. In tal caso la nomina dei vincitori verrà effettuata secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. La presente norma trova applicazione anche in caso di nomina in ruolo ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.
(5) L'incarico a tempo indeterminato cessa con effetto dal 1° settembre successivo all'espletamento del terzo concorso pubblico nei confronti di chi non abbia partecipato ad alcun concorso o di chi non sia risultato idoneo.