(1) Per migliorare l'offerta di proprie iniziative educative e culturali o per contenerne la spesa di settore, l'Amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare, a seguito di trattativa privata con soggetti pubblici o privati nei limiti di valore consentiti dalle vigenti disposizioni, contratti di sponsorizzazione delle stesse.
(2) I contratti di sponsorizzazione determinano, a fronte di un corrispettivo in denaro o mediante fornitura di beni e servizi connessi con le iniziative stesse, o a fronte di compartecipazione diretta in quota-parte alle spese di realizzazione, le modalità di inserimento di marchi di soggetti terzi o di menzione degli stessi nelle iniziative della Provincia. L'associazione del nome e del marchio dei soggetti terzi deve avvenire secondo modalità consone alla natura istituzionale della Provincia.
(3) Nella stipulazione dei contratti di sponsorizzazione sono preferiti, a parità di convenienza delle condizioni complessivamente offerte, soggetti di diritto pubblico e società a prevalente partecipazione pubblica.
(4) I proventi in denaro derivanti dai contratti di sponsorizzazione sono introitati su apposito capitolo del bilancio provinciale e destinati al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1. L'assessore alle finanze e bilancio apporta con proprio decreto le conseguenti variazioni di bilancio per iscrizione delle maggiori entrate ed assegnazione ai relativi capitoli di spesa.5)
(5) La disposizione di cui al comma 4 viene applicata anche se strutture organizzative dell’amministrazione provinciale ricevono da soggetti pubblici o privati elargizioni di denaro, contributi o proventi in denaro comunque denominati che vengono utilizzati per il finanziamento o per la compartecipazione al finanziamento di iniziative educative e culturali. 6)