(1) Il transito degli autoveicoli relativi al servizio di trasporto in assuntoria o in locazione è autorizzato anche su strade non classificate ai sensi di legge come statali, provinciali o comunali, purché dichiarate agibili ed in possesso del consenso del proprietario o di chi lo rappresenta.
(2) Le condizioni e le prescrizioni di agibilità vengono riferite esclusivamente al tipo di autoveicolo da utilizzarsi e sono stabilite dal competente direttore d'ufficio su conforme parere di un ingegnere, se egli medesimo non è in possesso di idonea qualifica. 16)
(3) Per rendere agibile la strada all'uso dell'autoveicolo da utilizzarsi può essere disposta a carico dell'Amministrazione provinciale l'esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale, delle necessarie opere di protezione, dei lavori di allargamento e di assestamento del piano viabile, di altri lavori di modesta entità comprese le rettifiche del tracciato, nonché dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione della strada, previo consenso del proprietario del sedime o di chi lo rappresenta. 17)
(4) Alla progettazione, direzione dei lavori e al collaudo delle opere comprese negli interventi disposti a carico dell'Amministrazione provinciale provvede l'ufficio provinciale trasporti, che può avvalersi, su conforme deliberazione della Giunta provinciale, della prestazione di liberi professionisti. 17)
(5) I lavori e gli interventi di cui al comma 3 sono eseguiti in economia, sia in amministrazione diretta che per cottimi o in ambedue i modi, sulla base di un programma approvato dall'assessore provinciale ai trasporti. 18)
(6) Qualora il proprietario della strada richieda di eseguire in proprio i lavori e le opere di cui al precedente comma, l'assessore provinciale ai trasporti può disporre, con suo decreto, l'assegnazione di un contributo per la realizzazione degli stessi, previo parere favorevole dell'ufficio provinciale trasporti. 17)
(7) Per la copertura dell'eventuale danno a persone trasportate, a cose ed agli automezzi, imputabile alle condizioni della strada dichiarata agibile ai sensi dei precedenti commi, l'Amministrazione provinciale assicura i proprietari della stessa che hanno espresso il loro consenso al transito dei veicoli relativi al servizio di trasporto in assuntoria o locazione. Le modalità e le condizioni del contratto tipo di assicurazione sono stabilite con delibera della Giunta provinciale.
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