Pubblicata nel B.U. 3 febbraio 1976, n. 5.
Abrogato dall'art. 9 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47.
(1) 3)
(2) Il trattamento del restante personale dovrà essere stabilito in equa proporzione, sulla base dell'accordo suddetto.
Il comma 1 è stato abrogato dall'art. 32, comma 8, della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.
Reca modifiche alla L.P. 26 ottobre 1973, n. 69.
Reca modifiche alla L.P. 30 ottobre 1973, n. 77.
Sostituisce l'art. 1 della L.P. 19 aprile 1973, n. 11.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Omissis.