(1) Il laboratorio biologico provinciale ha lo scopo di contribuire alla migliore conoscenza delle caratteristiche ambientali del territorio provinciale.
(2) In particolare ad esso spetta il compito di:
(1) L'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe ha lo scopo di provvedere alla raccolta e al coordinamento di tutte le osservazioni idrografiche e meteorologiche concernenti i corsi d'acqua e di quelle inerenti ai ghiacciai e al manto nevoso, nonché alle attività di prevenzione dalle valanghe, secondo le modalità, limiti e procedure stabiliti nella presente legge.
(2) In particolare all’Ufficio Idrografico competono:
(3) In esecuzione dell'articolo 31 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, nel territorio provinciale l'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe disimpegna il servizio anche per conto dello Stato, salvo il rimborso della relativa spesa, da stabilirsi attraverso particolari convenzioni, fatta eccezione per i compiti di cui alla precedente lettera h). 4)
(1) Per i fini di cui al precedente articolo 3, l'ufficio idrografico - servizio prevenzione valanghe può chiedere l'intervento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, degli organi di polizia forestale e del personale cantoniere della Provincia, nonché la collaborazione dei comuni territorialmente interessati e dei concessionari titolari di linee di trasporto funiviario di interesse provinciale.
(2) L'Amministrazione provinciale ha altresì la facoltà di affidare le osservazioni dei dati idrometeorologici e nivoglaciologici di cui al precedente articolo 3 a persone estranee all'Amministrazione provinciale disposte a prestare la propria attività verso corresponsione di un compenso da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. 5)
(1) Su richiesta dell'ufficio idrografico provinciale i concessionari di grandi derivazioni sono tenuti a curare il regolare funzionamento degli apparecchi idrometrici ed a provvedere alle misurazioni prescritte, secondo le modalità, procedure e tempi stabiliti dall'ufficio medesimo.
(2) I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono tenuti pure a fornire gli apparecchi di misura.
(3) La vigilanza ed il controllo sulle apparecchiature sono effettuati dall'ufficio idrografico provinciale, il quale si riserva anche di effettuare, quando necessario, misure straordinarie di portata dell'acqua derivata ed eventualmente restituita.
(4) Oltre all'osservanza degli adempimenti di cui ai commi precedenti, i concessionari di impianti idroelettrici trasmettono, quando richiesto, all'ufficio idrografico provinciale copia dei diagrammi di invaso e di svaso dei serbatoi idroelettrici e della produzione di energia.
(1) L'ufficio idrografico provinciale emette parere sulle istanze per il rilascio di concessione di utilizzazione di grandi derivazioni di acqua, come pure per le modifiche di quelle esistenti. Il parere è vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, in merito alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
(2) Il parere viene inoltre espresso a titolo consultivo in caso di presentazione di opposizione e di domande concorrenti a concessioni d'acqua pubblica e può venire richiesto dell'ufficio provinciale acque pubbliche in tutti gli altri casi di rilascio di concessione d'acqua.
(3) Alle visite istruttorie relative alle domande per grandi derivazioni interviene anche un tecnico dell'ufficio idrografico provinciale con il compito di definire la natura e l'entità degli impianti di stazione e di strumenti idrografici. Le prescrizioni sono riportate nel verbale di visita.
(1) Per gli adempimenti di cui al precedente articolo 2 l'Amministrazione provinciale può avvalersi delle prestazioni di enti, società, centri di ricerca o sperimentali e di esperti qualificati nel campo scientifico ed applicativo e di liberi professionisti.
(2) La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per gli adempimenti di cui all'articolo 3 della presente legge.
(3) 7)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.