(1) È istituito, con sede nel comune di San Martin de Tor/ San Martino in Badia, l'Istituto ladino di cultura denominato "Istitut Ladin Micurà de Rü".
(2) Nell'allegato statuto sono stabilite le norme sulle finalità e sulle strutture dell'Istituto medesimo. La Giunta provinciale è autorizzata ad approvare eventuali modifiche dello statuto proposte dal Consiglio di Istituto. 2)
(1) Le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alle sue variazioni ed al conto consuntivo devono essere sottoposte alla Giunta provinciale per l'approvazione.
(2) Il bilancio di previsione deve essere presentato alla Giunta provinciale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.
(3) Il Consiglio d'istituto può essere sciolto dalla Giunta provinciale quando compie atti contrari alle finalità statutarie, gravi violazioni delle norme di legge o regolamentari, o quando per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza non è in grado di funzionare. In caso di scioglimento, la Giunta provinciale nomina un commissario; il nuovo consiglio d'istituto deve essere nominato entro i successivi sei mesi. 3)
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione dell'Istituto una sede idonea.
(1) Per la copertura delle spese correnti dell'istituto derivanti dall'applicazione della presente legge, la Giunta provinciale provvede a stanziare nel bilancio di previsione un importo annuo non inferiore a lire 30 milioni.
(2) I fondi stanziati nel bilancio e non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario si conservano fra i residui e possono essere utilizzati entro i termini di cui all'art 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1964, n. 624)
(1) Per il finanziamento dell'attività dell'istituto possono venire impiegati anche contributi provenienti da enti pubblici, da privati, da associazioni e da fondazioni.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.