(1) La Giunta provinciale affida il servizio di tesoreria, a trattativa privata, a un istituto di credito ovvero a più istituti di credito aventi preferibilmente sede legale nella provincia e operanti anche indirettamente con adeguata capillarità su tutto il territorio della provincia.2)
(2) Nel caso in cui il servizio di tesoreria sia affidata a più istituti di credito, uno di essi dovrà fungere da capofila assumendosi, anche a nome degli altri, l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla convenzione, nonché le relative responsabilità.3)
(3) Per l'affidamento del servizio di tesoreria, il Presidente della giunta provinciale stipula una convenzione, approvata dalla Giunta provinciale, nella quale sono stabilite le condizioni generali e le modalità esecutive per lo svolgimento del servizio.
(1) Tra le condizioni e relative modalità esecutive di cui al secondo comma del precedente articolo, la convenzione dovrà prevedere l'obbligo per l'istituto o il consorzio affidatario del servizio di tesoreria:
(1) Entro il 31 marzo il tesoriere deve presentare alla ragioneria generale della provincia il conto delle riscossioni e dei pagamenti nell'esercizio scaduto il 31 dicembre e nel corso dell'esercizio suppletivo.
(2) La ragioneria generale, accertata la concordanza con le scritture della Provincia, entro il 31 maggio trasmette il conto del tesoriere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, dopo avervi apposto il visto di concordanza.
(1) Con decorrenza dal 1° gennaio 1975 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, la Cassa di Risparmio della provincia di Bolzano, affidataria del servizio di tesoreria, è convalidata nella gestione medesima alle condizioni che nel relativo contratto disciplinavano il servizio di tesoreria.
(2) La Giunta provinciale può prorogare la gestione di cui al primo comma, alle medesime condizioni, fino all'affidamento del servizio a norma dell'articolo 1 della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1976.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.