(1) L'Amministrazione provinciale è autorizzata ad attuare programmi e iniziative interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione e l'attività dimostrativa, nonché la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento del personale provinciale addetto all'agricoltura, alle foreste ed alla caccia e pesca, nonché di dipendenti di altri enti e associazioni addetti ai settori predetti, e ciò anche mediante viaggi di istruzione, corsi, conferenze, convegni, mostre, manifestazioni istruttive, propagandistiche, agonistiche, pubblicazioni, studi, nonché mediante la produzione, l'acquisto, il noleggio di documenti foto e cinematografici, di materiale didattico, la rilevazione e la compilazione di dati statistici.
(2) Per tali fini l'Amministrazione provinciale è autorizzata ad effettuare delle spese dirette ad erogare dei sussidi e dei contributi a favore di enti e associazioni operanti nei settori sopraccitati. Allo scopo di migliorare la qualificazione professionale, le spese dirette possono essere effettuate anche per l'acquisto di materiale didattico e scientifico destinato alla distribuzione a scuole e biblioteche, nonché ad imprenditori agricoli, singoli od associati, operanti nei settori di cui al primo comma. 6)