(1) I Comuni sono autorizzati ad associarsi a società fornite di personalità giuridica costituite o da costituire per la costruzione o la sistemazione di impianti per attività sportive, ricreative o di interesse turistico.
(2) Al fine di assicurare un'adeguata tutela dell'interesse pubblico, le condizioni alle quali il Comune si associa sanno contenute in apposita convenzione da stipularsi fra il Comune e la società.
(3) Per gli scopi di cui sopra, i Comuni possono impiegare i contributi loro assegnati ai sensi delle leggi regionali 5 novembre 1968, n. 38, 1 settembre 1969, n. 8, e 12 luglio 1971, n. 15, ed ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1972, n. 26, ed i fondi loro spettanti ai sensi della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27.
(4) La liquidazione delle somme che i Comuni intendono impiegare ai sensi del presente articolo, ha luogo su presentazione della convenzione di cui al secondo comma, nonché della deliberazione comunale di approvazione della convenzione e di copia dello statuto della società.