(1) Gli enti costituiti allo scopo di costruire o acquistare senza finalità di lucro abitazioni popolari da assegnare in locazione anche con patto di futura vendita, oppure in vendita, e che all'entrata in vigore del presente articolo siano proprietari di aree, individuate sulla base dei programmi di costruzione approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 90, possono richiedere, fino al 1° gennaio 2024, le agevolazioni di cui all'articolo 87-bis, nella versione previgente all'entrata in vigore del presente articolo, in base ai criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1527 del 20 settembre 2010. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al primo periodo gli enti devono essere proprietari dell’area edificabile al momento della presentazione della domanda di assegnazione formale da parte della Giunta provinciale 380)