(1) Le disposizioni dell'articolo 9 concernenti la composizione del Comitato per l'edilizia residenziale trovano applicazione solo per il primo comitato per l'edilizia residenziale che verrà insediato dopo la costituzione della Giunta provinciale per la XII legislatura.
(2) Il Comitato per l'edilizia residenziale esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge ha il compito di: