(1) Per le domande presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge si richiede, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali, lo svolgimento in via continuativa di almeno un anno di attività di lavoro dipendente o autonomo o, in caso di lavoro stagionale, un'attività di lavoro complessivamente non inferiore a dodici mesi negli ultimi due anni.
(2) Il requisito di cui al comma 5 dell’articolo 46 non si applica più alle domande di agevolazione edilizia per il fabbisogno abitativo primario già presentate, per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione, non sia ancora stato emesso il provvedimento di concessione o di esclusione definitivo, nonché per le domande già approvate, per le quali al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione non sia ancora concluso il procedimento per l’erogazione dell’agevolazione o per la restituzione della fideiussione bancaria di cui all’articolo 50-bis, comma 1, della presente legge, e agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche. 366)