(1) Al fine di eliminare il credito del gruppo linguistico ladino nel settore dell'edilizia abitativa agevolata, la Giunta provinciale nel programma degli interventi di cui all'articolo 6 mette a disposizione importi destinati al recupero delle "Viles" nei comuni della Valle Badia, nonché alla realizzazione di case albergo per studenti e lavoratori nei comuni ladini e nei comuni di Bolzano, Bressanone e Brunico.383)
(2) L'esecuzione di interventi di riordino urbanistico nelle "Viles" è di competenza dei comuni. A tale scopo per le "Viles" devono essere predisposti piani di recupero o piani di attuazione. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, per le "Viles" rimangono fermi i vincoli paesaggistici. Se gli interventi di riordino urbanistico progettati hanno per oggetto esclusivamente l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, si prescinde dalla previa approvazione di un piano di recupero o di attuazione.
(3) I contributi di cui al comma 2 dell'articolo 76 sono concessi anche per la redazione dei piani di recupero e piani di attuazione.
(4) 384)
(5) 385)