(1) La disposizione dell'articolo 32, comma 6, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, nella versione previgente all'entrata in vigore delle presente legge, ai sensi della quale il finanziamento dell'acquisizione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata è comprensivo anche dell' I.V.A., per quanto sia dovuta, si applica anche alle aree espropriate prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, ma non ancora trasferite in proprietà agli assegnatari.