(1) La modifica dell’articolo 40, comma 6, della legge provinciale 17 dicembre 1998 n. 13, si applica per le domande di agevolazione edilizia per il fabbisogno abitativo primario già presentate, per le quali il procedimento di approvazione non risulta concluso nel momento dell’entrata in vigore della presente legge. 363)
(2) Qualora il comune abbia approvato un progetto relativo alla realizzazione dell’abitazione per il fabbisogno abitativo primario prima dell’entrata in vigore della modifica dell’articolo 40, comma 6, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, disposta con legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5, può essere presentata una domanda di agevolazione edilizia per la costruzione fino al rilascio della licenza d’uso ovvero alla segnalazione certificata per l’agibilità. 364)
(3) La modifica di cui all’articolo 40, comma 6, della presente legge, si applica anche alle domande di agevolazione edilizia per il fabbisogno abitativo primario già presentate, per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, non sia presente un provvedimento di concessione o di esclusione definitivo. 365)