(1) Per le domande presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per reddito si intende il reddito complessivo del nucleo familiare dell'anno antecedente la presentazione della domanda, se questa viene presentata dopo il 30 aprile, ovvero del penultimo anno antecedente la presentazione della domanda, se questa viene presentata entro tale data.
(2) La determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 58, comma 4, e il corrispondente requisito di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), trovano immediata applicazione sin dall'entrata in vigore della presente legge qualora il richiedente ne faccia espressa richiesta.
(3) In sede di prima applicazione della presente legge l'adeguamento dei limiti di reddito di cui al comma 5 dell'articolo 58 viene effettuato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.