(1) Richiedenti ammessi come persone singole prima dell'entrata in vigore della presente legge ad una agevolazione edilizia provinciale per la costruzione, l'acquisto od il recupero per fabbisogno abitativo primario, che in seguito si sono sposati e che hanno acquistato l'abitazione con contratto notarile d'acquisto, con delibera di assegnazione del comune o con contratto di trasferimento della proprietà da parte di una cooperativa in regime di comunione dei beni, ed ai quali pertanto l'agevolazione edilizia non può essere liquidata, possono richiedere entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di essere ammessi in regime di comunione dei beni all'agevolazione edilizia originariamente concessa.