(1) Richiedenti ammessi all'agevolazione per il recupero convenzionato di abitazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera G), della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15e ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, nella versione previgente all'entrata in vigore della presente legge, e nei cui confronti è stato avviato il procedimento amministrativo di revoca dell'agevolazione per contravvenzione alle disposizioni contenute nell'atto unilaterale d'obbligo, possono chiedere il non luogo a procedere, se entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge occupino l'abitazione convenzionata con persone legittimate e lo comprovino.
(2) Nei confronti di beneficiari che hanno contravvenuto prima dell'entrata in vigore della presente legge alle disposizioni dell'atto unilaterale d'obbligo non viene avviato il procedimento amministrativo di revoca dell'agevolazione se entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge occupino l'abitazione convenzionata con persone legittimate e lo comprovino.
(3) La disposizione del comma 1 non si applica a provvedimenti già definitivamente eseguiti.
(4) Il divieto di vendita di abitazioni convenzionate, già introdotto con l'articolo 21 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, per il cui recupero sono stati concessi contributi a fondo perduto, è abrogato. Per i contratti di compravendita già stipulati vengono archiviate di conseguenza le procedure di revoca dell'agevolazione edilizia, a condizione che le abitazioni siano occupate da persone aventi diritto.
(5) Beneficiari di agevolazioni per il recupero convenzionato di abitazioni, che sono stati ammessi all'agevolazione o che hanno presentato la domanda prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non hanno ancora assunto il vincolo di durata trentennale di cui all'originario comma 3 dell'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, possono essere ammessi alle agevolazioni ed ottenere la liquidazione delle stesse se assumono il vincolo di durata ventennale di cui all'articolo 71 della presente legge.375)
(6) La norma relativa alla scadenza del vincolo di cui all’articolo 71, comma 1, si applica ai vincoli annotati nel libro fondiario a partire dall'entrata in vigore del presente articolo. Per i vincoli annotati precedentemente nel libro fondiario il direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa rilascia l’attestazione di scadenza del termine. 376)
(7) Per i beneficiari che prima dell'entrata in vigore del presente articolo hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di notorietà di effettiva occupazione dell'abitazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il vincolo decorre dalla data della suddetta dichiarazione sostitutiva. 377)