(1) Prima dello scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, gli scarichi di acque reflue domestiche ed urbane sono sottoposti ai seguenti trattamenti:
- lo scarico proveniente da sistemi di smaltimento con 2.000 o più abitanti equivalenti, è sottoposto ad un trattamento secondario, finalizzato al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato A della legge provinciale;
- lo scarico proveniente da sistemi di smaltimento con un numero di a.e. compreso tra 51 e 1999 è sottoposto, salvo casi particolari e nel rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, ad un trattamento secondario, finalizzato al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato B della legge provinciale;
- lo scarico proveniente da sistemi di smaltimento con una capacità pari o inferiore a 50 a.e. è sottoposto ad un trattamento primario, finalizzato a garantire i valori limite di emissione di cui all'allegato C della legge provinciale.
(2) I sistemi di smaltimento di cui al comma 1 costituiscono un trattamento appropriato soltanto se sono abbinati ad idonei impianti d'infiltrazione sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, in conformità a quanto stabilito all'articolo 9.
(3) Gli scarichi di acque reflue domestiche e urbane, ubicati in zone di montagna ad un'altezza superiore a 1.500 m sul livello del mare dove, a causa delle basse temperature, non è possibile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto, se dagli studi presentati o da valutazioni effettuate dall'Agenzia provinciale per l'ambiente, di seguito denominata Agenzia, sia comprovata l'assenza di ripercussioni negative sull'ambiente. Trattamenti meno spinti possono essere previsti anche per scarichi ubicati in zone estreme di difficile accesso, adottando soluzioni particolari.
(4) Le caratteristiche degli eventuali impianti di pretrattamento necessari per gli scaricatori di piena e di sicurezza garantiscono il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Lo scarico sul suolo è ammesso solo previo accertamento dell'impossibilità tecnica o dell'eccessiva onerosità di recapito in corpi idrici superficiali. Le condizioni d'esercizio degli impianti vengono stabilite con l'autorizzazione di cui all'articolo 39 della legge provinciale.
(5) L'indagine idrogeologica, richiesta ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge provinciale, determina quanto segue:
- la stabilità dell'area e degli impianti;
- la permeabilità del suolo;
- l'interazione tra l'impianto ed il rispettivo scarico con la falda acquifera;
- la presenza di pozzi o sorgenti per l'approvvigionamento idrico-potabile;
- il corpo idrico ricettore.
(6) Le informazioni di cui al comma 5 sono indicate nella relazione tecnica, anche se la situazione idrogeologica è già nota.