(1) Gli scarichi di acque reflue domestiche, prima dello scarico in acque superficiali, sono sottoposti ad un trattamento appropriato volto al rispetto dei valori limite di emissione fissati per le acque reflue urbane.
(2) I sistemi di smaltimento di acque reflue domestiche e urbane in acque superficiali, per i quali è prescritto il solo trattamento primario, sono considerati trattamento appropriato solo se abbinati a sistemi di filtrazione, ad impianti di fitodepurazione o a sistemi equivalenti, in conformità a quanto stabilito all'articolo 9 del presente regolamento.
(3) Le caratteristiche degli eventuali impianti di pretrattamento necessari per gli scaricatori di piena e di sicurezza della rete fognaria garantiscono il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Le condizioni di esercizio degli impianti sono stabilite con l'autorizzazione di cui all'articolo 39 della legge provinciale.