(1) I comuni provvedono all'estrazione ed allo smaltimento del fango dei sistemi di smaltimento individuali delle acque reflue domestiche di cui all'articolo 34, comma 3, della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, di seguito denominata legge provinciale, raggiungibili tramite una strada che permetta l'accesso ai mezzi di autospurgo. Negli altri casi, il compito di provvedere all'estrazione ed allo smaltimento del fango spetta al titolare dello scarico.