(1) Alla progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di depurazione, in attuazione dell'articolo 38 della legge provinciale, si applicano le migliori tecniche disponibili, tenendo conto:
- dei valori limite di emissione da rispettare allo scarico;
- degli abitanti equivalenti, idraulici e biologici, allacciati, tenendo conto degli incrementi futuri;
- della possibilità di ampliamento, considerando gli incrementi degli abitanti equivalenti serviti nei prossimi 50 anni e vincolando le relative superfici;
- delle previsioni contenute nel piano di tutela delle acque;
- dell'idoneità delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell'ubicazione;
- delle distanze da centri abitati e da eventuali case sparse, in modo da evitare molestie alla popolazione, tenuto conto della direzione dei venti predominanti, del sistema di trattamento prescelto e della diversa incidenza arrecata dai vari sistemi depurativi;
- della necessità di un'idonea strada di accesso, in modo da agevolare il transito dei mezzi occorrenti alla gestione dell'impianto;
- dell'allacciamento elettrico ed approvvigionamento idrico.
(2) Il calcolo degli abitanti equivalenti, biologici ed idraulici, è effettuato tenendo conto dei fattori di equivalenza di cui all'allegato A del presente regolamento.
(3) I progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e domestiche contengono quanto segue:
- estensione del territorio servito con indicazione della destinazione urbanistica delle aree e degli sviluppi futuri;
- popolazione e siti produttivi che vengono allacciati all'impianto di depurazione e sviluppi futuri con quantità e caratteristiche delle acque reflue e del sistema fognario;
- calcolo del carico organico e idraulico per il dimensionamento dell'impianto;
- indicazione del corpo idrico nel quale è previsto lo scarico delle acque reflue nonché i valori limite di emissione previsti e la valutazione degli impatti dello scarico in rapporto agli obiettivi di qualità ambientale;
- descrizione delle singole fasi di trattamento e dimensionamento;
- trattamento e smaltimento dei fanghi;
- condizioni di funzionamento e valutazione dei costi di gestione;
- per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, una proposta di delimitazione della zona di rispetto con relativi vincoli di tutela ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale;
- le fonti dalle quali sono stati ricavati i criteri di progettazione e dimensionamento;
- elaborati grafici nelle opportune scale, che descrivono le caratteristiche delle opere e degli impianti nonché delle loro ubicazioni.
(4) I progetti degli impianti di depurazione di acque reflue industriali contengono quanto segue:
- descrizione del ciclo produttivo, delle materie prime ed intermedie impiegate e della capacità di produzione;
- fabbisogno idrico e fonti di approvvigionamento idrico;
- qualità e quantità delle acque reflue da trattare;
- sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue;
- indicazione del corpo idrico nel quale è previsto lo scarico delle acque reflue nonché i valori limite di emissione previsti e la valutazione degli impatti dello scarico in rapporto agli obiettivi di qualità ambientale;
- descrizione delle singole fasi di trattamento e dimensionamento;
- caratteristiche, trattamento e smaltimento dei fanghi;
- condizioni di funzionamento;
- le fonti dalle quali sono stati ricavati i criteri di progettazione e dimensionamento;
- elaborati grafici nelle opportune scale, che descrivono le caratteristiche delle opere e degli impianti nonché delle loro ubicazioni.
(5) I gestori degli impianti di depurazione garantiscono un'adeguata manutenzione degli impianti, assicurando un efficiente servizio di controllo ed effettuando tempestivamente le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie. A tal fine ogni gestore predispone entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento un manuale d'uso e un programma di manutenzione dell'impianto di depurazione e assicura la formazione e l'aggiornamento del personale. Per le macchine ed attrezzature vanno predisposti un elenco dei pezzi di ricambio e una cartella di manutenzione, nella quale sono indicati gli interventi e la relativa frequenza, in conformità a quanto indicato dai costruttori. Gli strumenti di misura sono sottoposti a regolare verifica e calibratura. Per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con trattamento secondario è garantito un idoneo servizio di reperibilità. Qualora necessario, con l'autorizzazione può essere prescritto un idoneo servizio di reperibilità anche per gli impianti di depurazione di acque reflue industriali e domestiche.
(6) La documentazione di cui al comma 5 è a disposizione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione che, se necessario, prescrive adeguamenti ed integrazioni.