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d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 61)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque

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1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 5 (Progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di depurazione)

(1)  Alla progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di depurazione, in attuazione dell'articolo 38 della legge provinciale, si applicano le migliori tecniche disponibili, tenendo conto:

  1. dei valori limite di emissione da rispettare allo scarico;
  2. degli abitanti equivalenti, idraulici e biologici, allacciati, tenendo conto degli incrementi futuri;
  3. della possibilità di ampliamento, considerando gli incrementi degli abitanti equivalenti serviti nei prossimi 50 anni e vincolando le relative superfici;
  4. delle previsioni contenute nel piano di tutela delle acque;
  5. dell'idoneità delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell'ubicazione;
  6. delle distanze da centri abitati e da eventuali case sparse, in modo da evitare molestie alla popolazione, tenuto conto della direzione dei venti predominanti, del sistema di trattamento prescelto e della diversa incidenza arrecata dai vari sistemi depurativi;
  7. della necessità di un'idonea strada di accesso, in modo da agevolare il transito dei mezzi occorrenti alla gestione dell'impianto;
  8. dell'allacciamento elettrico ed approvvigionamento idrico.

(2)  Il calcolo degli abitanti equivalenti, biologici ed idraulici, è effettuato tenendo conto dei fattori di equivalenza di cui all'allegato A del presente regolamento.

(3)  I progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e domestiche contengono quanto segue:

  1. estensione del territorio servito con indicazione della destinazione urbanistica delle aree e degli sviluppi futuri;
  2. popolazione e siti produttivi che vengono allacciati all'impianto di depurazione e sviluppi futuri con quantità e caratteristiche delle acque reflue e del sistema fognario;
  3. calcolo del carico organico e idraulico per il dimensionamento dell'impianto;
  4. indicazione del corpo idrico nel quale è previsto lo scarico delle acque reflue nonché i valori limite di emissione previsti e la valutazione degli impatti dello scarico in rapporto agli obiettivi di qualità ambientale;
  5. descrizione delle singole fasi di trattamento e dimensionamento;
  6. trattamento e smaltimento dei fanghi;
  7. condizioni di funzionamento e valutazione dei costi di gestione;
  8. per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, una proposta di delimitazione della zona di rispetto con relativi vincoli di tutela ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale;
  9. le fonti dalle quali sono stati ricavati i criteri di progettazione e dimensionamento;
  10. elaborati grafici nelle opportune scale, che descrivono le caratteristiche delle opere e degli impianti nonché delle loro ubicazioni.

(4)  I progetti degli impianti di depurazione di acque reflue industriali contengono quanto segue:

  1. descrizione del ciclo produttivo, delle materie prime ed intermedie impiegate e della capacità di produzione;
  2. fabbisogno idrico e fonti di approvvigionamento idrico;
  3. qualità e quantità delle acque reflue da trattare;
  4. sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue;
  5. indicazione del corpo idrico nel quale è previsto lo scarico delle acque reflue nonché i valori limite di emissione previsti e la valutazione degli impatti dello scarico in rapporto agli obiettivi di qualità ambientale;
  6. descrizione delle singole fasi di trattamento e dimensionamento;
  7. caratteristiche, trattamento e smaltimento dei fanghi;
  8. condizioni di funzionamento;
  9. le fonti dalle quali sono stati ricavati i criteri di progettazione e dimensionamento;
  10. elaborati grafici nelle opportune scale, che descrivono le caratteristiche delle opere e degli impianti nonché delle loro ubicazioni.

(5)  I gestori degli impianti di depurazione garantiscono un'adeguata manutenzione degli impianti, assicurando un efficiente servizio di controllo ed effettuando tempestivamente le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie. A tal fine ogni gestore predispone entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento un manuale d'uso e un programma di manutenzione dell'impianto di depurazione e assicura la formazione e l'aggiornamento del personale. Per le macchine ed attrezzature vanno predisposti un elenco dei pezzi di ricambio e una cartella di manutenzione, nella quale sono indicati gli interventi e la relativa frequenza, in conformità a quanto indicato dai costruttori. Gli strumenti di misura sono sottoposti a regolare verifica e calibratura. Per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con trattamento secondario è garantito un idoneo servizio di reperibilità. Qualora necessario, con l'autorizzazione può essere prescritto un idoneo servizio di reperibilità anche per gli impianti di depurazione di acque reflue industriali e domestiche.

(6)  La documentazione di cui al comma 5 è a disposizione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione che, se necessario, prescrive adeguamenti ed integrazioni.

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