(1) Le acque reflue industriali biodegradabili comprendono gli scarichi derivanti dai seguenti settori industriali:
- lavorazione del latte;
- lavorazione dei prodotti ortofrutticoli;
- produzione ed imbottigliamento di bevande analcoliche;
- lavorazione delle patate;
- lavorazione e conservazione di carni e prodotti della carne;
- produzione della birra;
- produzione di alcol e di bevande alcoliche;
- produzione di alimenti per animali provenienti da prodotti vegetali;
- produzione di gelatina e colla a base di pelli ed ossa;
- fabbriche di malto;
- industria di lavorazione del pesce;
- industria dolciaria e panetterie;
- produzione di gelati.
(2) Per gli scarichi derivanti dalle attività di cui al comma 1 sussiste l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria nei casi previsti all'articolo 8, a condizione che la capacità dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane sia sufficiente.
(3) Se sussistono le condizioni di cui all'art. 8, gli scarichi fino a 5.000 m³/anno dei seguenti settori industriali confluiscono nella rete fognaria:
- industria laniera;
- industria della canapa e del lino;
- produzione di paste di carta, di carta e cartone;
- produzione di articoli di carta e cartone;
- produzione di saponi, detersivi e detergenti;
- riparazioni e manutenzione di autoveicoli e carrozzeria;
- autolavaggi e autorimesse con postazioni di lavaggio autoveicoli;
- distributori di carburanti;
- lavanderie, puliture a secco;
- pittori;
- impianti termici e motori a combustione con scarico condense.
(4) Per gli scarichi di cui ai commi 2 e 3, prima dello scarico nella rete fognaria, sono installati idonei impianti di pretrattamento, al fine di rendere gli scarichi compatibili con la depurazione biologica e conformi ai valori limite di emissione di cui all'allegato E della legge provinciale nonché alle ulteriori prescrizioni stabilite con l'atto di autorizzazione.
(5) Per le imprese produttive sotto elencate vengono di seguito definiti gli impianti di pretrattamento delle acquereflue ritenuti idonei e da installare prima dello scarico nella rete fognaria:
- imprese per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, che diano origine a scarichi di quantità compresa tra 1.500 e 5.000 m³ annui: griglie fini (5 mm) ai punti di scarico a pavimento o griglia fine ( 5 mm) allo scarico finale;
- imprese per la lavorazione dei prodotti ortofrutticoli, che diano origine a scarichi di quantità compresa tra 1.000 e 5.000 m³ annui: griglie fini ( 5 mm) ai punti di scarico a pavimento o griglia fine ( 5 mm) allo scarico finale;
- imprese per la produzione di bevande alcoliche, vini, mosti, distillati e alcol etilico, che diano origine a scarichi di quantità compresa tra 1.000 e 5.000 m³ annui: griglie fini ( 5 mm) ai punti di scarico a pavimento o griglia fine ( 5 mm) allo scarico finale. Le borlande e altri residui di produzione (fecce, vinacce, prodotti di filtrazione e chiarificazione, ecc.) non possono essere scaricate in rete fognaria;
- imprese di pittura con più di cinque addetti: impianti per la pulitura degli attrezzi con dosaggio di flocculanti e raccolta del fango in appositi raccoglitori.
(6) Ai sensi dell'allegato M della legge provinciale, per gli scarichi di acque reflue industriali di cui al comma 5 è competente il sindaco. Per gli scarichi che superano le quantità o il numero di addetti sopra elencati sussiste l'obbligo di installazione di un impianto di pretrattamento, le cui caratteristiche vanno definite con il progetto ed approvate in sede di autorizzazione ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge provinciale.