(1) I comuni predispongono entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento un piano generale per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue e meteoriche degli agglomerati (PGA). Il piano contiene:
(2) Le reti fognarie pubbliche, quando possibile, sono posate sul suolo pubblico. Nelle strade provinciali e statali extraurbane la posa di reti fognarie è ammessa solo in caso di necessità tecnica.
(3) Il gestore del servizio di fognatura, nel caso di mancato raggiungimento di un accordo con i proprietari dei terreni necessari per la posa della rete fognaria, avvia il procedimento per l'imposizione di servitù.