(1) Il presente articolo disciplina, in attuazione dell'articolo 37, comma 1, della legge provinciale, il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali, attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche.
(2) Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate e destinate al riutilizzo sono le seguenti:
- uso irriguo: per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale, sia a fini non alimentari nonché per l'irrigazione di aree destinate al verde; il metodo irriguo non può comportare il contatto diretto dei prodotti commestibili crudi con le acque reflue recuperate;
- uso civile: per l'alimentazione di reti di adduzione separate da quelle delle acque potabili, ad uso negli impianti di scarico nei servizi igienici;
- uso industriale: come acqua antincendio, di processo, di lavaggio.
(3) Il riutilizzo avviene applicando i massimi standard di sicurezza ambientale, al fine di evitare alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta.
(4) Le acque reflue recuperate, destinate al riutilizzo irriguo ed all'uso civile, possiedono i requisiti di qualità chimico - fisici e microbiologici stabiliti ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2)
(5) Lo scarico di acque reflue con finalità di riutilizzo da parte di terzi è autorizzato applicando le procedure di cui agli articoli 38 e 39 della legge provinciale. Le modalità e la frequenza dei controlli da eseguire sono stabiliti nell'autorizzazione. 3)