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d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 61)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque

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1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 12 (Norme tecniche per il ricircolo e riutilizzo dell'acqua)

(1)  Il presente articolo disciplina, in attuazione dell'articolo 37, comma 1, della legge provinciale, il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali, attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche.

(2)  Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate e destinate al riutilizzo sono le seguenti:

  1. uso irriguo: per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale, sia a fini non alimentari nonché per l'irrigazione di aree destinate al verde; il metodo irriguo non può comportare il contatto diretto dei prodotti commestibili crudi con le acque reflue recuperate;
  2. uso civile: per l'alimentazione di reti di adduzione separate da quelle delle acque potabili, ad uso negli impianti di scarico nei servizi igienici;
  3. uso industriale: come acqua antincendio, di processo, di lavaggio.

(3)  Il riutilizzo avviene applicando i massimi standard di sicurezza ambientale, al fine di evitare alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta.

(4)  Le acque reflue recuperate, destinate al riutilizzo irriguo ed all'uso civile, possiedono i requisiti di qualità chimico - fisici e microbiologici stabiliti ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile  2006, n. 152. 2)

(5)  Lo scarico di acque reflue con finalità di riutilizzo da parte di terzi è autorizzato applicando le procedure di cui agli articoli 38 e 39 della legge provinciale. Le modalità e la frequenza dei controlli da eseguire sono stabiliti nell'autorizzazione. 3)

2)
L’art. 12, comm 4, è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, del D.P.P. 1 marzo 2024, n. 1.
3)
L’art. 12, comma 5, è stato così modificato dall’art. 1, comma 2, del D.P.P. 1 marzo 2024, n. 1.
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