(1) I comuni, tenuto conto delle particolari esigenze locali, adottano entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, un regolamento per il servizio di fognatura e depurazione.
(2) Il regolamento per il servizio di fognatura e di depurazione è redatto secondo il regolamento tipo approvato dalla Giunta provinciale e disciplina: