1. La concessione del contributo obbliga il richiedente a non modificare la destinazione d’uso degli investimenti finanziati per la durata di almeno cinque anni a partire dalla data della liquidazione finale.
2. In caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d’uso per la durata prevista, è disposta la revoca – tranne che in casi di forza maggiore – di quella parte del contributo che rappresenta la durata residua del periodo quinquennale. La durata residua si calcola dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca del contributo fino al termine del periodo di cui al comma 1. L’importo da restituire è maggiorato degli interessi legali calcolati a partire dalla data della liquidazione finale.