1. L’agevolazione delle iniziative di cui all’articolo 5 avviene mediante la concessione di contributi in conto capitale.
2. La percentuale base del contributo e le eventuali maggiorazioni del contributo sulla spesa complessiva ammessa ad agevolazione sono elencate nell’allegata tabella 1 a seconda del beneficiario di cui all’articolo 4, comma 1, del tipo di coltura e del tipo di iniziativa ammessa di cui all’articolo 5, comma 1.
3. È prevista una maggiorazione sulla percentuale base per le iniziative ammesse su superfici coltivate a prato, foraggere avvicendate e arativo per beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), che presentano 40 o più punti di svantaggio e in generale per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c).
4. È prevista una maggiorazione sulla percentuale base per bacini con volume d’invaso superiore ai 500 m³ incluse le apparecchiature idrauliche direttamente annesse.
5. È prevista una maggiorazione sulla percentuale base per gli investimenti collettivi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), realizzati da parte dei beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).
6. Le maggiorazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono cumulabili.
7. Per opere a servizio di comprensori nei quali vengono coltivate entrambe le tipologie di colture di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), la percentuale di contributo viene calcolata sulla base della media ponderata delle rispettive superfici rilevate al momento della presentazione della domanda. Qualora una tipologia di coltura copra almeno il 90 per cento della superficie, viene considerata solo tale coltura. Lo stesso criterio è adottato per la determinazione della spesa massima ammissibile di cui all’articolo 10, comma 3.