1. I presenti criteri disciplinano la concessione di aiuti per investimenti nel settore dell’irrigazione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. a), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, nonché dell’articolo 43, comma 2, della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche. Gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GU L 327 del 21.12.2022), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali nonché le condizioni specifiche per le categorie di aiuti di cui all’articolo 14 dello stesso regolamento e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
2. Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell’Unione previsto da tale regolamento.
3. È esclusa la concessione di un aiuto individuale a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
4. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.