1. I singoli prezzi del preventivo di spesa possono essere riconosciuti tenuto conto delle limitazioni di cui al comma 3:
a) ai beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), fino all’importo stabilito nell’elenco prezzi approvato annualmente dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, per i lavori in ambito agricolo e forestale;
b) ai beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), fino all’importo stabilito nei prezzari provinciali per le opere pubbliche.
2. Le spese tecniche ammissibili sono riconosciute sulla base dell’elenco prezzi approvato annualmente dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, per i lavori in ambito agricolo e forestale.
3. Per i beneficiari e le iniziative di cui agli articoli 4 e 5, la commissione di cui al comma 2 stabilisce, in base al tipo di intervento e di coltura, la spesa massima in euro ammissibile per ettaro di superficie servita nell’arco di 10 anni. La spesa massima ammissibile per il finanziamento tiene conto anche dei costi riconosciuti da altri enti pubblici in questo periodo per la stessa superficie, indipendentemente dal tipo di intervento. Sono esclusi i contributi relativi alla manutenzione ordinaria o al mantenimento e alla cura del paesaggio.
4. Per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) è ammissibile la spesa per l’acquisto dei terreni necessari alla realizzazione dei bacini irrigui nel limite del 10 per cento della spesa complessiva per la realizzazione del bacino stesso.
5. Per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), l’imposta sul valore aggiunto è ammissibile in quanto essa non è recuperabile ai sensi del decreto- legge 11 aprile 1989, n. 125.