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Delibera 10 gennaio 2023, n. 28
Criteri per incentivare gli investimenti nel settore dell’irrigazione (modificata con delibera n. 180 del 28.02.2023 e delibera n. 34 del 02.02.2024)

Allegato

Criteri per incentivare gli investimenti nel settore dell’irrigazione

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di aiuti per investimenti nel settore dell’irrigazione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. a), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, nonché dell’articolo 43, comma 2, della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche. Gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GU L 327 del 21.12.2022), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali nonché le condizioni specifiche per le categorie di aiuti di cui all’articolo 14 dello stesso regolamento e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

2. Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell’Unione previsto da tale regolamento.

3. È esclusa la concessione di un aiuto individuale a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

4. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Art. 2
Obiettivi

1. Gli investimenti devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione stessa;

b) la realizzazione e il miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento e alla modernizzazione dell’agricoltura;

c) l’incentivazione dell’uso efficiente delle risorse con particolare riguardo all’uso delle risorse idriche in agricoltura.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini dei presenti criteri s’intende per:

a) “gruppo di consegna aziendale” i sistemi di apparecchiature idrauliche che consentono l’erogazione dell’acqua alle singole reti aziendali;

b) “rete irrigua aziendale” l’insieme di tubazioni, postazioni irrigue e tubi gocciolanti interne alla superficie irrigata che consentono la distribuzione dell’acqua alle colture;

c) “opere polifunzionali”: le opere idrauliche destinate anche a utilizzazioni diverse da quella irrigua e antibrina;

d) “infrastrutture comuni”: strutture le cui parti principali sono realizzate come impianti comuni e che sono utilizzate in comune;

e) “irrigazione”: ogni metodo di apporto artificiale di acqua alle colture agricole;

f) “punti di svantaggio“: punteggio assegnato per gli svantaggi naturali che caratterizzano un’impresa agricola, disciplinato ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22;

g) “prato, foraggere avvicendate e arativo“ nonchè „frutticoltura e viticoltura”: categorie di varietà colturali come definite nel manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole.

Art. 4
Beneficiari

1. Beneficiari degli aiuti previsti dai presenti criteri sono:

a) le microimprese, nonché le piccole e medie imprese, anche in forma associata, che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472, attive nella produzione agricola primaria e iscritte all’anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli;

b) i consorzi di miglioramento fondiario di cui all’articolo 863 del codice civile;

c) i consorzi di bonifica di cui all’articolo 862 del codice civile, limitatamente alle iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c).

2. Nel caso dei richiedenti di cui alle lettere b) e c) i beneficiari finali delle iniziative agevolate devono essere le imprese di cui alla lettera a).

3. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi del punto (59) dell’articolo2 del regolamento (EU) n. 2022/2472.

Art. 5
Iniziative ammissibili

1. Sono ammesse ad aiuto le spese di seguito elencate per la manutenzione straordinaria e il rinnovo di impianti di irrigazione di aziende singole nonché di infrastrutture irrigue a servizio di una pluralità di aziende:

a) opere di presa, dissabbiatori, bacini, condotte di adduzione, canali irrigui, condotte principali, secondarie e di ordine inferiore, automazione degli impianti, gruppi di filtraggio, misuratori di portata, gruppi di consegna aziendali e comiziali, nonché pozzi e stazioni di pompaggio utilizzati a livello consortile.

b) opere e impianti antincendio direttamente collegati con le opere irrigue, la cui esecuzione è prescritta a fini di protezione civile in fase di autorizzazione di queste ultime;

c) reti irrigue aziendali per le iniziative a servizio delle superfici coltivate a prato, foraggere avvicendate e arativo.

Art. 6
Casi di esclusione dall’aiuto

1. Non possono beneficiari dell’aiuto:

a) nuovi impianti di irrigazione,

b) la rete irrigua aziendale per le colture frutticole e viticole nonché pozzi e stazioni di pompaggio per singole imprese agricole;

c) gli interventi di manutenzione ordinaria.

2. Salvo cause di forza maggiore, non sono ammessi a finanziamento gli interventi per i quali sono state concesse agevolazioni negli ultimi dieci anni.

Art. 7
Tipologia e ammontare dei contributi

1. L’agevolazione delle iniziative di cui all’articolo 5 avviene mediante la concessione di contributi in conto capitale.

2. La percentuale base del contributo e le eventuali maggiorazioni del contributo sulla spesa complessiva ammessa ad agevolazione sono elencate nell’allegata tabella 1 a seconda del beneficiario di cui all’articolo 4, comma 1, del tipo di coltura e del tipo di iniziativa ammessa di cui all’articolo 5, comma 1.

3. È prevista una maggiorazione sulla percentuale base per le iniziative ammesse su superfici coltivate a prato, foraggere avvicendate e arativo per beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), che presentano 40 o più punti di svantaggio e in generale per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c).

4. È prevista una maggiorazione sulla percentuale base per bacini con volume d’invaso superiore ai 500 m³ incluse le apparecchiature idrauliche direttamente annesse.

5. È prevista una maggiorazione sulla percentuale base per gli investimenti collettivi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), realizzati da parte dei beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).

6. Le maggiorazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono cumulabili.

7. Per opere a servizio di comprensori nei quali vengono coltivate entrambe le tipologie di colture di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), la percentuale di contributo viene calcolata sulla base della media ponderata delle rispettive superfici rilevate al momento della presentazione della domanda. Qualora una tipologia di coltura copra almeno il 90 per cento della superficie, viene considerata solo tale coltura. Lo stesso criterio è adottato per la determinazione della spesa massima ammissibile di cui all’articolo 10, comma 3.

Art. 8
Presupposti generali

1. Le spese ammissibili per le iniziative dei beneficiari di cui all’articolo 4, punto 1, lettera a), devono ammontare almeno a 10.000,00 euro, incluse le spese tecniche.

2. Le spese ammissibili per le iniziative dei beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), devono ammontare almeno a 50.000,00 euro, incluse le spese tecniche e l’IVA, fermo restando che le opere e gli impianti per i quali si chiede l’agevolazione devono essere a servizio di superfici incluse nel comprensorio del consorzio richiedente.

3. Ai fini della concessione e della liquidazione degli aiuti, i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), devono rispettare anche i presupposti generali previsti dai criteri per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole.

4. Per le iniziative, per le quali viene chiesta un’agevolazione, è obbligatoria la presentazione di un valido titolo abilitativo qualora previsto dalla vigente normativa urbanistica e ambientale. Il titolo abilitativo deve essere rilasciato a nome del richiedente.

5. Per tutti gli interventi è obbligatoria la presentazione di una valida concessione idrica. I contatori per misurare il volume di acqua derivata devono essere già installati o essere previsti dall’investimento agevolato.

Art. 9
Presupposti specifici

1. Sono ammesse ad aiuto le iniziative per sistemi di irrigazione esistenti. La compensazione e lo spostamento di superfici irrigate nel comprensorio di un impianto di irrigazione e nella misura massima del 10% sono consentiti, a condizione che non vi sia un aumento della quantità di acqua derivata e concessionata e che la modifica del comprensorio irriguo sia stata comunicata all'ufficio provinciale competente. Tutti i progetti su o per superfici a frutteto e vigneto oggetto della domanda di contributo devono prevedere l'effettiva conversione dell'irrigazione antisiccitaria in irrigazione a goccia su almeno il 90% della superficie interessata, oppure riguardare sistemi di irrigazione a goccia già esistenti.

2. Possono essere previste utilizzazioni polifunzionali delle opere e degli impianti, purché regolarmente autorizzate. In ogni caso l’uso principale irriguo non deve essere compromesso da altri usi. In questo caso l’uso polifunzionale dell’impianto non rappresenta una modifica della destinazione d’uso. I costi aggiuntivi legati all’uso polifunzionale dell’impianto devono essere riportati separatamente nel preventivo di spesa e sono esclusi dall’agevolazione; sono altresì escluse dall’agevolazione tutte le apparecchiature aggiuntive, le parti speciali e le spese aggiuntive necessarie per poter utilizzare l’impianto o parte di esso ai fini della produzione di energia elettrica, anche per usi agricoli. Sistemi di irrigazione con funzione polifunzionale destinati alla produzione di energia elettrica possono essere ammessi a finanziamento solo se la potenza nominale è inferiore a 220 kW.

3. I progetti riguardanti sistemi comuni di irrigazione, ma non consortili, in cui la concessione per la derivazione dell'acqua è intestata a più persone, sono ammissibili a finanziamento su base proporzionale per la singola impresa coinvolta, a condizione che quest'ultima soddisfi le condizioni di cui agli articoli 8 e 9.

4. I beneficiari sono tenuti a rispettare le disposizioni relative alla quantificazione dei volumi idrici a scopo irriguo dalla delibera della Giunta provinciale n. 1401 del 18 dicembre 2018 nonché le disposizioni provinciali in materia di internalizzazione e recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore irriguo.

5. Ad eccezione degli interventi volti alla creazione di bacini o al miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti, gli investimenti destinati a migliorare un impianto di irrigazione esistente o un elemento delle infrastrutture di irrigazione sono ammissibili solo se rispondenti ai seguenti presupposti:

a) da una valutazione tecnica effettuata ex ante da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata, risulta un risparmio idrico potenziale minimo compreso tra il 5 e il 25 per cento, in base ai parametri tecnici dell’impianto o infrastruttura esistente di cui alla tabella 2;

b) l’investimento riguarda corpi idrici superficiali o sotterranei le cui condizioni sono state ritenute meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità di acqua,

e garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale di cui alla tabella 2.

6. Ai beneficiari non è in ogni caso consentito vendere l’acqua. La fornitura irrigua da parte dei consorzi di miglioramento fondiario ai propri associati non costituisce vendita di acqua.

Art. 10
Determinazione delle spese ammissibili

1. I singoli prezzi del preventivo di spesa possono essere riconosciuti tenuto conto delle limitazioni di cui al comma 3:

a) ai beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), fino all’importo stabilito nell’elenco prezzi approvato annualmente dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, per i lavori in ambito agricolo e forestale;

b) ai beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), fino all’importo stabilito nei prezzari provinciali per le opere pubbliche.

2. Le spese tecniche ammissibili sono riconosciute sulla base dell’elenco prezzi approvato annualmente dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, per i lavori in ambito agricolo e forestale.

3. Per i beneficiari e le iniziative di cui agli articoli 4 e 5, la commissione di cui al comma 2 stabilisce, in base al tipo di intervento e di coltura, la spesa massima in euro ammissibile per ettaro di superficie servita nell’arco di 10 anni. La spesa massima ammissibile per il finanziamento tiene conto anche dei costi riconosciuti da altri enti pubblici in questo periodo per la stessa superficie, indipendentemente dal tipo di intervento. Sono esclusi i contributi relativi alla manutenzione ordinaria o al mantenimento e alla cura del paesaggio.

4. Per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) è ammissibile la spesa per l’acquisto dei terreni necessari alla realizzazione dei bacini irrigui nel limite del 10 per cento della spesa complessiva per la realizzazione del bacino stesso.

5. Per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), l’imposta sul valore aggiunto è ammissibile in quanto essa non è recuperabile ai sensi del decreto- legge 11 aprile 1989, n. 125.

Art. 11
Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, redatte sul modulo appositamente predisposto, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura. Nella domanda vanno indicati:

a) nome e dimensione dell’impresa, in caso di consorzio la denominazione del consorzio stesso;

b) la descrizione del progetto o dell’attività, comprese le date di inizio e fine del progetto o dell’attività;

c) l’ubicazione del progetto o dell’attività;

d) l’importo di spesa,

e) cronoprogramma delle attività per attività pluriennali.

2. La domanda di contributo deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre di ogni anno e comunque prima dell’inizio dei lavori o dell’effettuazione dell’acquisto, corredata della seguente documentazione:

a) il progetto definitivo vidimato dal Comune, con il rispettivo titolo abilitativo nel caso di interventi edili o infrastrutturali,

b) un preventivo di spesa dettagliato per singolo intervento, redatto da un libero professionista abilitato/di una libera professionista abilitata,

c) nel caso di bacini, l’autorizzazione ai sensi della disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private,

d) la relazione tecnico-agronomica elaborata da un libero professionista abilitato/da una libera professionista abilitata, indicante il comprensorio interessato, la situazione ex ante, gli obiettivi e le motivazioni dell’investimento, le soluzioni tecnologiche previste, la valutazione del risparmio idrico potenziale, la metodologia di verifica del risparmio idrico effettivo e l’esistenza delle altre condizioni di cui all’articolo 9 e la giustificazione degli interventi finalizzati al risparmio energetico, sempre se pertinente,

e) le specifiche tecniche per la posa del misuratore o la descrizione del misuratore esistente,

f) l’elenco delle particelle fondiarie incluse nel comprensorio irriguo relativo al progetto, con indicazione delle superfici coltivate e delle colture effettuate,

g) per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c):

1) la deliberazione dell’organo consortile competente con la quale si approvano il progetto e i costi correlati;

2) l’incarico affidato al consorzio richiedente da parte degli associati interessati, relativo alla realizzazione dell’iniziativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c).

Art. 12
Istruttoria e approvazione

1. L’ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è regolarmente pervenuta e comunica il codice unico di progetto (CUP) richiesto per l’iniziativa presentata, che deve essere riportato su tutte le ricevute di spesa che saranno presentate per la rendicontazione di cui all’articolo 14.

2. Le domande incomplete o che non soddisfano tutti i presupposti di cui ai punti 8 e 9 devono essere perfezionate entro un termine massimo di 60 giorni dalla richiesta scritta. Le domande non perfezionate entro i termini prescritti sono archiviate d’ufficio.

3. Le domande presentate e complete sono approvate e ammesse ad aiuto, tenendo conto della data di presentazione e del cronoprogramma presentato, fino all'esaurimento degli stanziamenti disponibili nei rispettivi capitoli di bilancio.

4. Il termine per la conclusione del procedimento di concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri decorre dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 11, comma 2.

5. Sono soggette ad approvazione preventiva da parte dell’ufficio provinciale competente le varianti senza aumento di spesa, che non comportano modifiche sostanziali all’investimento e con possibili compensazioni fra le voci di spesa nel limite massimo del 20 per cento della spesa inizialmente prevista.

Art. 13
Anticipi

1. Sulla base del cronoprogramma concordato, per le iniziative di cui all’articolo 4 possono essere erogati anticipi fino al 50 per cento dell’aiuto concesso per il rispettivo anno dopo l’inizio dei lavori.

Art. 14
Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. I soggetti beneficiari devono rendicontare le spese effettuate entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.

Trascorso il suddetto termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, l’aiuto viene revocato e deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data della sua erogazione. Per gravi e motivate ragioni, tale termine può essere prorogato di un ulteriore anno sulla base di una richiesta scritta presentata prima della sua scadenza; trascorso inutilmente il termine, il contributo è automaticamente revocato. Per le attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma.

2. La domanda di liquidazione finale deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) contabilità dei lavori;

b) attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un libero professionista abilitato/una libera professionista abilitata e la segnalazione di agibilità, se prevista;

c) documenti probatori delle spese sostenute e rispettive quietanze per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) nei casi previsti e per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c) in generale:

d) la certificazione relativa alla verifica straordinaria ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 680 del 10 agosto 2021, attestante la sicurezza dell’impianto ad intervento avvenuto;

e) per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), una dichiarazione nella quale sono puntualmente elencate le prestazioni fornite dalla persona richiedente e dai suoi familiari conviventi e che collaborano nell’azienda; tali prestazioni possono essere considerate nel limite massimo stabilito dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, e fino ad un importo massimo pari al 30 per cento della spesa ammissibile riferita ad ogni singolo progetto edile;

f) in alternativa ai documenti di cui alla lettera e), i beneficiari ivi citati possono presentare una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori rilasciata da un professionista abilitato/una professionista abilitata sulla base di un dettagliato consuntivo parziale o finale dei lavori eseguiti mediante l’applicazione dei prezzi unitari approvati in sede di concessione dell’agevolazione. Le apparecchiature idrauliche, le parti tecniche-meccaniche e le postazioni irrigue vanno in ogni caso documentate mediante fatture regolarmente saldate;

g) i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), in aggiunta ai documenti di cui alle lettere da a) fino a d), devono presentare l’elenco dei documenti probatori delle spese sostenute, firmato dalla presidenza del consorzio e dalla direzione dei lavori;

h) dimostrazione dell’avvenuto rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 9, commi 1, 4 e 5, lettera b), se pertinenti.

3. I lavori eseguiti in economia diretta da parte dei consorzi di miglioramento fondiario con personale dipendente e macchinari propri possono venire rendicontati a misura applicando i prezzi unitari del listino prezzi della Provincia di Bolzano per gli interventi nei settori agricoltura e foreste, caccia e pesca, opere idrauliche ed elettrificazione rurale, approvato annualmente ai sensi della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23.

Art. 15
Obblighi e sanzioni

1. La concessione del contributo obbliga il richiedente a non modificare la destinazione d’uso degli investimenti finanziati per la durata di almeno cinque anni a partire dalla data della liquidazione finale.

2. In caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d’uso per la durata prevista, è disposta la revoca – tranne che in casi di forza maggiore – di quella parte del contributo che rappresenta la durata residua del periodo quinquennale. La durata residua si calcola dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca del contributo fino al termine del periodo di cui al comma 1. L’importo da restituire è maggiorato degli interessi legali calcolati a partire dalla data della liquidazione finale.

Art. 16
Revoca

1. Se in sede di verifica della documentazione di spesa presentata per la liquidazione del contributo ovvero del saldo, nel caso in cui sia stato erogato un anticipo, viene accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo con riferimento a singole spese nel relativo periodo, è disposta la revoca parziale del contributo per un importo corrispondente e il contributo è ridotto in proporzione. Eventuali importi già liquidati devono essere restituiti, maggiorati degli interessi legali maturati dalla data dell’erogazione.

2. Se è stato erogato un anticipo e l’aiuto viene ridotto ai sensi del comma 1 in misura maggiore rispetto all’ammontare del saldo, il beneficiario è tenuto a restituire la somma corrispondente alla parte dell’anticipo su cui incide la decurtazione dell’aiuto, maggiorata degli interessi legali maturati dalla sua erogazione.

3. Se invece, all’atto della liquidazione o dopo la liquidazione dell’aiuto, viene accertata la mancanza dei requisiti per la sua concessione, è disposta la revoca dell’aiuto, che – qualora già erogato – deve essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati dalla sua erogazione.

4. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l’aiuto, o in caso di omissione di informazioni dovute, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 17
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, vengono eseguiti annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle iniziative incentivate.

2. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo a campione avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o da un suo delegato/una sua delegata, dal Direttore/dalla Direttrice dell’ufficio competente per la liquidazione dell’aiuto e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.

3. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.

4. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 18
Cumulo

1. Il cumulo degli aiuti di cui ai presenti criteri con altri aiuti o aiuti di Stato avviene ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 2022/2472

Art. 19
Clausola di salvaguardia

La concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni e programmi del bilancio finanziario provinciale.

Art. 20
Relazione

1. Entro 20 giorni lavorativi dall’approvazione del presente regime di aiuti si trasmettono alla Commissione europea le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 2022/2472 insieme a un link che dia accesso al testo integrale del regime di aiuti, comprese eventuali modifiche.

Art. 21
Validità

1. Questo regime di aiuto termina con il 31 dicembre 2029.

Tabella 1
Percentuale base e maggiorazioni di contributo sulla spesa ammissibile di cui all’articolo 7, comma 2.

iniziativa/tipo colturale

prato/foraggera avvicendata/arativo

(in percentuale)

frutticoltura e viticoltura

(in percentuale)

1. Iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b)

45

20

2. Iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c)

40

-

3. Maggiorazione di cui all’articolo 7, comma 3, sulle cifre 1 e 2 di questa tabella

10

-

4. Maggiorazione di cui all’articolo 7, comma 4, sulla cifra 1 di questa tabella

15

15

5. Maggiorazione di cui all’articolo 7, comma 5, sulla cifra 1 di questa tabella

10

15

Le maggiorazioni di cui alle cifre 3, 4 e 5 sono cumulabili.

Tabella 2
Percentuale del risparmio idrico potenziale conseguibile, riferita a investimenti diversi destinati al miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell’infrastruttura di irrigazione di cui all’articolo 9, comma 5, lettera a).

1.

Bacini

>= 5%

2.

Rinnovo e completamento di tubazioni primarie e secondarie esistenti all’interno di un impianto irriguo

>= 8%

3.

Rinnovo e completamento di adduzioni

>= 8%

4.

Rinnovo della rete irrigua aziendale

>= 8%

5.

Automatizzazione dell’impianto irriguo

>= 5%

6.

Trasformazione da irrigazione soprachioma a irrigazione a goccia

>= 25%

7.

Trasformazione da irrigazione a scorrimento a irrigazione soprachioma

>= 25%

 

 

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