1. Il ricovero temporaneo prevede l’accoglienza a tempo determinato nella residenza per anziani di persone non autosufficienti per i periodi massimi di cui ai commi 4 e 5. Esso non è finalizzato alla successiva ammissione definitiva della persona nella struttura, ma mira principalmente a offrire la possibilità di un recupero ai familiari curanti o al personale di cura privato, sollevandoli temporaneamente dall’impegno di cura e accompagnamento in caso di:
a) ferie;
b) assenza a causa di improvvisa malattia o altro motivo;
c) sovraccarico fisico e/o psichico.
2. L’ente gestore offerente può prevedere ulteriori casi o motivi per il ricorso a tale forma di assistenza specifica.
3. Le persone non autosufficienti assistite a domicilio hanno la precedenza ai fini dell’ammissione.
4. La durata massima del ricovero temporaneo è di quattro settimane. In casi eccezionali motivati, soprattutto a fronte dell’esigenza di organizzare la cura a domicilio a seguito di una necessità improvvisa di cura, la durata del ricovero può essere prolungata al massimo di ulteriori quattro più quattro settimane.
5. Nell’arco di un anno una persona non può in ogni caso essere accolta per più di sei mesi in un posto riservato al ricovero temporaneo.
6. La dimissione dalla struttura avviene al termine del periodo concordato. La persona assistita e i suoi familiari hanno diritto, in vista della dimissione, ad un colloquio di consulenza con la persona della residenza per anziani competente per l’assistita stessa/l’assistito stesso.
7. Sull’ammissione e sulla dimissione decide l’ente gestore del servizio sulla base della propria disciplina interna, che deve garantire la necessaria trasparenza ed oggettività. Non sono necessari né l’insediamento della commissione di cui all’articolo 41 né la gestione di una lista di attesa.
8. Per questa forma di assistenza specifica non è determinato alcun contingente provinciale di posti letto.
9. Ai fini dell’autorizzazione del ricovero temporaneo come forma di assistenza specifica, l’ente gestore deve riservare il seguente numero di posti letto per ricoveri temporanei:
| | Posti letto dell’ente gestore | Posti letto per ricoveri temporanei |
fino a 75 posti letto | almeno 4 posti letto |
da 76 a 100 posti letto | almeno 5 posti letto |
da 101 a 120 posti letto | almeno 6 posti letto |
da 121 a 150 posti letto | almeno 7 posti letto |
da 151 a 180 posti letto | almeno 8 posti letto |
da 181 a 250 posti letto | almeno 9 posti letto |
da 251 a 350 posti letto | almeno 13 posti letto |
da 351 a 450 posti letto | almeno 16 posti letto |
più di 450 posti letto | almeno 20 posti letto. |
In caso di enti gestori che gestiscono più strutture, il numero minimo previsto può essere garantito nell’ambito del numero complessivo di posti letto dell’ente stesso e ripartito tra le strutture secondo le necessità organizzative; gli stessi enti possono anche concentrare tali posti letto in un’unica struttura, a condizione che le altre strutture dell’ente gestore si trovino sul territorio del medesimo comune o su quello di un comune confinante.
10. In ogni caso al ricovero temporaneo non può essere riservato più del 15 per cento dei posti letto complessivi per ente gestore.
11. Parametri del personale:
a) personale per l’assistenza diretta e l’assistenza per le attività diurne: parametri dell’assistenza di base più 1 ulteriore equivalente a tempo pieno (ETP) ogni 6 posti letto;
b) personale infermieristico: parametri dell’assistenza di base;
c) personale riabilitativo: parametri dell’assistenza di base.
12. L’importo aggiuntivo previsto per questa forma di assistenza specifica è pari a 22,00 euro giornalieri per ogni posto letto riservato. Tale importo va impiegato per il necessario personale aggiuntivo.
13. L’importo aggiuntivo di cui al comma 12 è erogato per quei posti letto per i quali l’ente gestore raggiunge complessivamente, nella media dell’anno, un indice di occupazione di posti letto riservati a tale forma di assistenza specifica pari ad almeno otto persone per posto letto. Presupposto per l’erogazione dell’importo aggiuntivo per il ricovero temporaneo resta in ogni caso il raggiungimento delle presenze necessarie per il rispettivo numero minimo di posti letto.
14. I commi da 1 a 7 trovano applicazione anche ai posti letto riservati ai ricoveri temporanei di cui all’articolo 3, comma 8.