1. Sull’ammissione ad una forma di assistenza specifica e sulla relativa dimissione, anche in caso di persone già assistite all’interno della struttura, decide la direttrice/il direttore o la/il responsabile della struttura sulla base del parere vincolante espresso dalla commissione di cui al presente articolo, salvo che sia altrimenti disposto.
2. La decisione sull’ammissione è adottata secondo le disposizioni di cui all’articolo 42.
3. I componenti della commissione sono nominati dalla direttrice/dal direttore o dalla/dal responsabile della struttura.
4. La commissione è composta da almeno tre componenti, che devono essere scelti fra le seguenti persone:
a) responsabile tecnica/tecnico dell’assistenza;
b) responsabile dell’area residenziale;
c) attuale responsabile di settore dell’ospite;
d) un medico;
e) una persona del personale addetto all’assistenza diretta.
5. È inoltre possibile chiamare a far parte della commissione, in caso di necessità o come componenti permanenti, altri esperti ed esperte, anche esterni alla struttura. Il coinvolgimento di esperte ed esperti esterni è importante, soprattutto se le persone richiedenti sono già state assistite da altri servizi.
6. Deve essere garantita in ogni caso la presenza di un’infermiera/un infermiere e una operatrice/un operatore socio-assistenziale.
7. La commissione lavora in stretta collaborazione con lo sportello unico per l’assistenza e cura di cui all’articolo 26, comma 2 e tiene incontri annuali con i/le rappresentanti dei servizi residenziali per persone con disabilità, malattie psichiche e con dipendenza patologica.
Se è necessario il trasferimento di una persona da un servizio residenziale per persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze patologiche a un servizio residenziale per anziani, tale viene effettuato secondo i criteri vigenti sui servizi abitativi e prestazioni abitative per persone con disabilità, con malattie psichiche e con dipendenza patologica, che regolano anche l’accompagnamento nei servizi dedicati agli anziani.
8. Ogni componente della commissione ha pari diritto di voto. La decisione è adottata a maggioranza; resta auspicabile l’adozione di decisioni all’unanimità. Le persone interessate e i loro familiari devono essere adeguatamente coinvolti nel processo decisionale. La decisione è redatta per iscritto con la relativa motivazione e va comunicata – su richiesta anche in forma scritta – alle persone interessate e ai loro familiari.
9. Se è necessario trasferire ospiti appartenenti alle tipologie di utenti previste per le forme di assistenza specifica di cui agli articoli 44, 45 e 46 in un’altra residenza per anziani in cui è attiva una forma di assistenza specifica, il trasferimento dovrà avvenire in modo adeguato e trasparente ed entro un tempo congruo per entrambe le strutture. La domanda di ammissione potrà essere presentata anche dalla struttura di provenienza, nell’interesse e con il consenso della persona assistita; tale struttura dovrà garantire di accogliere nuovamente la persona con assoluta priorità una volta terminata la fase con un fabbisogno specifico di assistenza e cura, purché ciò risulti sostenibile e sia desiderato dalla persona/dalla famiglia.
10. Chi, a causa dei propri bisogni particolari, è stato accolto direttamente dal proprio domicilio in una residenza per anziani che offre forme di assistenza specifica, una volta terminata la fase con un fabbisogno specifico di assistenza e cura viene trasferito in una residenza per anziani del proprio ambito territoriale, purché ciò risulti sostenibile.