1. Sono offerte forme di assistenza specifica in nuclei di assistenza per ospiti con demenza che si trovano in una fase della malattia per la quale risulta opportuno prestare tale forma di assistenza specializzata in un gruppo apposito.
2. Tipologia di utenti: ospiti affetti da demenza, Alzheimer o malattie analoghe e che, a causa di disturbi del comportamento particolarmente gravi e recidivanti o della condizione psicofisica complessiva, necessitano di un accompagnamento specifico per non diventare un pericolo per sé o per gli altri ospiti, oppure per riuscire a ottenere un sensibile miglioramento della loro qualità di vita o di quella degli altri ospiti.
3. Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
a) sussistenza di un modello di assistenza e cura autorizzato ai sensi dell’articolo 40, comma 4, ed effettuazione di un rilevamento annuale per verificare il permanere dei requisiti in capo alle e agli ospiti;
b) presenza di un’assistenza a tempo pieno (non può trattarsi esclusivamente di assistenza diurna);
c) rispetto del contingente provinciale di posti letto previsto per tale forma di assistenza, che viene determinato ogni quattro anni dalla Giunta provinciale;
d) numero minimo di 8 e massimo di 20 posti letto per il nucleo di persone con demenza;
e) presenza della lista di attesa separata di cui all’articolo 42.
4. Parametri del personale:
a) personale per l’assistenza diretta e l’assistenza per le attività diurne: parametri dell’assistenza di base più 1 equivalente a tempo pieno (ETP) ogni 8 posti letto;
b) personale infermieristico: parametri dell’assistenza di base;
c) personale riabilitativo: parametri dell’assistenza di base.
5. L’importo aggiuntivo previsto per questa forma di assistenza specifica è pari a 18,00 euro giornalieri per ogni posto letto riservato. Tale importo va impiegato per il necessario personale aggiuntivo.
6. Tasso minimo di occupazione dei posti letto ai fini del finanziamento: in caso di insufficiente occupazione dei posti letto, la somma complessiva dell’importo aggiuntivo di cui al comma 5 è adeguata all’occupazione secondo i seguenti criteri:
a) almeno 96 per cento della possibile occupazione complessiva: 100 per cento dell’importo spettante;
b) dal 92 per cento al 95 per cento della possibile occupazione complessiva: 96 per cento dell’importo spettante;
c) meno del 92 per cento della possibile occupazione complessiva: l'importo dovuto è calcolato sul carico effettivo.
7. Ammissione: l’ammissione e l’inserimento in lista d’attesa avvengono ai sensi degli articoli 41 e 42, previo accertamento e valutazione del fabbisogno di assistenza e cura di tutte le persone richiedenti che presentano un’attestazione, rilasciata dal medico competente, della diagnosi e dell’appartenenza della persona all’utenza di cui al comma 2.