1. Il ricovero transitorio prevede l’accoglienza a tempo determinato nelle strutture di cui al comma 11, per il periodo massimo di cui ai commi 4 e 5, di persone dimesse dall’ospedale, laddove sussista la transitoria e comprovata impossibilità, da parte dei familiari o dei servizi territoriali, di prestare un’adeguata assistenza e non sia ancora possibile o appropriato il ricovero definitivo in una struttura.
2. L’obiettivo di tale forma di assistenza specifica è quello di concedere ai familiari curanti, con il supporto di personale qualificato, il tempo necessario a organizzare la cura presso il domicilio oppure in una altra forma di assistenza.
3. Tipologia di utenti: persone che, dopo aver ricevuto un trattamento medico intensivo in seguito ad una patologia acuta, sono state dimesse da un reparto ospedaliero per acuti con un quadro clinico stabilizzato per essere curate a domicilio e per le quali non sia ancora possibile o appropriato un ricovero definitivo in una struttura. Possono inoltre essere accolte temporaneamente persone che, a causa di situazioni eccezionali e in presenza di una indicazione clinica, non possono più essere assistite a domicilio.
4. La durata massima del ricovero transitorio è di 30 giorni.
5. In casi eccezionali motivati, il comprensorio sanitario territorialmente competente può prolungare la durata del ricovero di ulteriori 30 giorni. Al più tardi al termine di questo periodo devono essere organizzati la cura presso il domicilio oppure, se assolutamente necessario, il ricovero definitivo in una struttura.
6. Ammissione: sull’ammissione a questa forma di assistenza specifica decide il comprensorio sanitario territorialmente competente, in accordo con la direzione dell’ente gestore dell’offerta.
7. Per la gestione di questa forma di assistenza specifica non è prevista alcuna lista di attesa.
8. I servizi territoriali socio-sanitari e le residenze per anziani vengono informati quanto prima e sono coinvolti nella pianificazione dei passi successivi alla dimissione della persona assistita dall’ospedale; a tal fine, prima della dimissione dall’ospedale, l’assistente sociale o l’operatrice/operatore socio-assistenziale o un’infermiera/un infermiere dell’ospedale deve informare anche i servizi territoriali socio-sanitari che la persona assistita verrà assegnata al ricovero transitorio.
9. La dimissione a domicilio dal ricovero transitorio è organizzata di comune accordo dai servizi territoriali socio-sanitari. Se, in seguito alla dimissione dal ricovero transitorio, è necessaria l’ammissione a tempo indeterminato in una residenza per anziani, vanno di regola contattate le residenze per anziani presenti sul territorio del comune nel quale la persona assistita ha la residenza anagrafica o quelle più vicine a tale comune, definendo insieme ad esse le misure necessarie. Se la persona non può essere accolta immediatamente nella struttura, deve essere inserita nella lista d’attesa e accolta in via definitiva quanto prima.
10. Il ricovero transitorio deve essere offerto in almeno una struttura di ogni comprensorio sanitario, nel rispetto dei criteri normativi e organizzativi vigenti e nei limiti del contingente provinciale di posti letto previsto per tale forma di assistenza specifica; tale contingente è determinato dall’assessora/assessore provinciale competente. In ogni comprensorio sanitario il numero dei posti letto per acuti deve essere ridotto in rapporto al numero dei posti letto attivati per il ricovero transitorio.
11. I posti letto per i ricoveri transitori possono essere attivati all’interno di strutture di residenze per anziani, di strutture gestite dall’Azienda Sanitaria o di strutture private del settore sanitario.
12. In caso di offerta da parte dell’Azienda Sanitaria oppure di strutture private del settore sanitario si applicano le finalità, la disciplina del finanziamento nonché le disposizioni concernenti la partecipazione alla tariffa da parte degli utenti delle residenze per anziani di cui al presente articolo. Non trovano invece applicazione le disposizioni concernenti l’accreditamento delle residenze per anziani, i parametri del personale nonché le ulteriori prescrizioni di cui alle presenti disposizioni.
13. Le residenze per anziani richiedenti l’autorizzazione per questa forma di assistenza specifica devono disporre di almeno 60 posti letto.
14. Parametri del personale validi per i posti letto per il ricovero transitorio gestiti dalle residenze per anziani:
a) personale per l’assistenza diretta e l’assistenza per le attività diurne: parametri dell’assistenza di base più 1 equivalente a tempo pieno (ETP) ogni 12 posti letto;
b) personale infermieristico: parametri dell’assistenza di base più 1 equivalente a tempo pieno (ETP) ogni 6 posti letto;
c) personale riabilitativo: parametri dell’assistenza di base più 1 equivalente a tempo pieno (ETP) ogni 20 posti letto.
15. Il finanziamento spettante alla residenza per anziani corrisponde alla differenza tra l’importo fisso di 75,00 euro per ogni giorno di presenza e l’assegno di cura o indennità di accompagnamento eventualmente spettante all’utente per il medesimo periodo e da questa/questi dovuto all’ente gestore. A ogni ente gestore spetta inoltre la tariffa base prevista, cui l’utente compartecipa secondo le disposizioni previste per le residenze per anziani.
16. L’importo differenziale di cui al comma 15 è erogato alle residenze per anziani come importo aggiuntivo per tale forma di assistenza specifica. Per i giorni di ricovero transitorio non spetta invece alle stesse l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 52, commi 1 e 3; i costi del personale di cui al comma 14, lettere b) e c), derivanti dai parametri di riferimento, sono loro rimborsati con gli importi forfettari di cui all’articolo 44, comma 6, lettere a) e b).
17. Il finanziamento di cui al comma 15 è a carico del sociale per i posti letto per il ricovero transitorio attivati all’interno di strutture di residenze per anziani. Se i posti letto per il ricovero transitorio sono attivati all’interno di strutture gestite dall’Azienda Sanitaria o di strutture private del settore sanitario, il finanziamento è a carico dell’Azienda Sanitaria.
18. Per i giorni in cui i posti letto per il ricovero transitorio non sono occupati, restando a disposizione per un’eventuale ammissione a tale forma di assistenza specifica, l’Azienda Sanitaria si fa carico dell’80 per cento dell’importo di 75,00 euro di cui al comma 15.
19. La disciplina di dettaglio relativa agli aspetti organizzativi e finanziari è stabilita nel quadro delle prescrizioni previste dalle presenti disposizioni.